Le prestazioni gratuite rese dal notaio hanno una deducibilità limitata a un terzo del loro ammontare
Secondo la commissione tributaria regionale la gratuità trovava giustificazione in ragioni di amicizia, parentela o convenienza oltre che per incentivare l'attività
Le prestazioni rese da uno studio notarile senza ricevere alcun compenso fiscalmente vanno inquadrate tra le spese di rappresentanza con una deducibilità limitata a un terzo del loro ammontare. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 36584/21.
La fattispecie. La vicenda aveva avuto una lettura non corretta da parte della commissione tributaria regionale. Secondo quest'ultima, infatti, la società a cui apparteneva il notaio aveva reso prestazioni professionali senza percepire alcun compenso, pur avendo fatturato le relative prestazioni, e che tale condotta trovava giustificazione in ragioni di amicizia, parentela o convenienza oltre che per incentivare l'attività. Secondo i giudici di merito, quindi, i costi per attuare tali prestazioni erano interamente deducibili. La Cassazione, però, ha ritenuto che l'accertamento operato dal giudice di merito avesse condotto a ritenere che i costi sostenuti dalla società, consistenti nella prestazione di servizi con compenso indicato in fattura (per legge), ma non riscosso per le ricordate ragioni di convenienza e/o opportunità, dovessero essere qualificati quali spese di rappresentanza affrontate per accrescere l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo. Così qualificati tali costi risultano essere deducibili dal contribuente sia pure nei limiti ex articolo 108, comma 2, del Dpr 917/1986 e dunque nella misura di un terzo del loro ammontare.
Conclusioni. Pertanto il giudice di rinvio, preso atto della qualificazione delle prestazioni gratuite in oggetto quali spese di rappresentanza dovrà accertare entro quali limiti le spese potevano essere dedotte con riferimento al periodo d'imposta in esame.
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Giampaolo Piagnerelli
Norme & Tributi Plus Diritto