Sul piano pratico, tenuto conto che il "decreto carceri" non innova formalmente alle competenze in materia di concessione della liberazione anticipata indicate negli articoli 69, comma 8, e 69-bis ordinamento penitenziario, deve ritenersi che il nuovo meccanismo costruito dall'esecutivo attribuisca al condannato, fin dall'inizio dell'esecuzione, una sorta di "bonus", che comprende l'intero ammontare della detrazione concedibile a titolo di liberazione anticipata, calcolata al rateo di cui all'articolo 54 ordinamento penitenziario (45 giorni/semestre).
La seconda parte del provvedimento varato dal governo si concentra principalmente su alcune procedure dell'esecuzione penale e penitenziaria. In particolare, l'attenzione si è focalizzata sull'istituto della liberazione anticipata, che si traduce in uno "sconto" di pena di 45 giorni ogni sei mesi di pena espiata, come già previsto dall'attuale legge di ordinamento penitenziario e viene applicato dalla magistratura di sorveglianza su istanza dell'interessato o del difensore.
Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria (Dl 92/2024, articolo 4)
Sul versante processuale...
Intercettazioni: riforma contrastata che limita il potere delle indagini
di Alberto Cisterna - Presidente di sezione del Tribunale di Roma