Civile

Le pronunce sull’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria

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a cura della Redazione di Plus Plus24 Diritto

Società per azioni - Intestazione fiduciaria di titoli azionari - Natura giuridica - Interposizione reale di persona – Configurabilità.
L'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto a osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2016 n. 5507

Società per azioni - Intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria - Natura - Interposizione reale - Configurabilità - Interposizione fittizia o simulata - Esclusione – Differenze.
Realizzandosi il negozio fiduciario mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro, “inter partes” e obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, l'intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (diversamente dal caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, e a ritrasferirgliele a una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2015 n. 17785

Negozi fiduciari - Intestazione fiduciaria di azioni - Imposte attinenti alla proprietà delle azioni – Principio di prevalenza dell'effettiva proprietà del fiduciante rispetto alla titolarità “formale” del fiduciario - Nullità della convenzione con la quale il fiduciante si obbliga a tenere indenne il fiduciario dalle imposizioni fiscali gravanti su quest'ultimo – Esclusione.
In tema di intestazione fiduciaria di azioni, e in base al principio secondo cui, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, prevale “l'effettiva” proprietà del fiduciante rispetto alla titolarità “formale” del fiduciario, non può considerarsi affetta da nullità la specifica convenzione con la quale - all'interno del “pactum fiduciae” - il fiduciante si obblighi a tenere indenne il fiduciario dalle imposizioni fiscali gravanti su quest'ultimo in conseguenza dell'intestazione dei titoli azionari, non integrando tale traslazione dell'obbligazione tributaria gli estremi del pagamento di imposta da parte di soggetto diverso dal materiale percettore del corrispondente reddito.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 27 novembre 1999 n. 13261

Società per azioni - Intestazione fiduciaria di titoli azionari - Natura giuridica - Interposizione reale di persona – Configurabilità.
L'intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto a osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo a una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 27 novembre 1999 n. 13261

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