Civile

Le sentenze su disconoscimento di scrittura privata e giudizio di verificazione

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Prova civile - Prova documentale - Scrittura privata - Disconoscimento - Istanza di verificazione - Proposizione implicita - Ammissibilità - Conseguenze.
L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può ritenersi implicitamente proposta quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento disconosciuto e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale. Né richiede l'assunzione di prove specifiche, se gli elementi già acquisiti o gli elementi processuali siano sufficienti ai fini di una pronuncia al riguardo.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 11 ottobre 2016 n. 20393

Prova civile - Prova documentale - Scrittura privata - Disconoscimento - Condizioni - Validità del disconoscimento - Incensurabilità in sede di legittimità.
Il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, ovvero, nel caso di erede o avente causa dall'apparente sottoscrittore, dichiarando di non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione di quest'ultimo; l'idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 27 maggio 2016 n. 11048

Prova civile - Prova documentale - Scrittura privata - Scrittura proveniente da un soggetto terzo - Disconoscimento e istanza di verificazione - Onere - Esclusione - Valore probatorio della scrittura disconosciuta.
Non sussiste l'onere di disconoscere una scrittura privata (nel caso, la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento di una raccomandata contenente disdetta di un contratto di locazione) laddove sia pacifico che il documento non proviene dalla parte contro cui la scrittura è prodotta (ossia dal destinatario della disdetta). Ne consegue che - ove venga, invece, effettuato il disconoscimento - non sussiste l'onere di proporre istanza di verificazione e la scrittura deve essere apprezzata - sul piano probatorio - quale atto proveniente da terzo, senza che possa determinarsi il diverso effetto dell'inutilizzabilità che consegue alla mancata proposizione dell'istanza di verificazione.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014 n. 23155

Prova civile - Prova documentale - Scrittura privata - Scrittura privata disconosciuta - Verificazione - Mancata proposizione dell'istanza - Conseguenze
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che, ai fini decisori, la scrittura è tamquam non esset e che il giudice non deve tenerne conto. Deve peraltro affermarsi che l'istanza può considerarsi proposta anche in via implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presupponga necessariamente l'autenticità del documento.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 23 ottobre 2014 n. 22590

Prova civile - Prova documentale - Scrittura privata - Disconoscimento - Volontà - Desumibilità dal comportamento della parte.
La volontà di disconoscimento, pur dovendo essere inequivoca, non comporta l'adozione di precostituite formule sacramentali, ben potendo essere desunta dal contegno della parte. [Nel caso di specie il giudice ha ravvisato nell'eccezione formulata dalla parte una univoca volontà di contestazione di provenienza ed autenticità della scrittura privata, indipendentemente dal fatto che tale volontà fosse stata esternata con una formale dichiarazione di “disconoscimento” invece che di “non conoscenza”.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2014 n. 9971

Prova civile - Prova documentale - Scrittura privata - Disconoscimento - Produzione in copia fotostatica - Esibizione dell'originale
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
• Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 27 marzo 2014 n. 7267

Prova civile - Prova documentale - Scrittura privata - Copia fotografica o fotostatica - Conformità all'originale - Disconoscimento ex articolo 2719 c.c. - Differenze dal disconoscimento della scrittura privata ex articolo 215 c.p.c.
Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'articolo 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'articolo 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzazione della scrittura, la contestazione ai sensi dell'articolo 2179 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 15 giugno 2004 n. 11269

Prova civile - Prova documentale - Scrittura privata - Copia fotografica o fotostatica - Conformità all'originale - Disconoscimento ex articolo 2719 c.c. - Differenze dal disconoscimento della scrittura privata ex articolo 215 c.p.c.
Il disconoscimento previsto dall'articolo 2719 c.c., diretto a negare la conformità della copia al documento originale, deve essere effettuato dalla parte controinteressata non solo nei confronti di un documento che venga attribuito a lei stessa, o al suo dante causa, ma anche nei confronti di documenti provenienti da terzi oppure dalla stessa controparte che li produce. In questo senso sussiste una sensibile differenza tra questa ipotesi di disconoscimento e quella, disciplinata dagli articoli 214 e 215 c.p.c., relativa (in particolare l'articolo 214) al disconoscimento di scritture asseritamente provenienti dalla stessa parte contro cui vengono prodotte (o dal suo dante causa), che è tenuta a negare formalmente di averle sottoscritte o a dichiarare di non conoscere la scrittura del proprio dante causa”.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 22 gennaio 2004 n. 935

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