Le Sezioni Unite danno attuazione ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Ue in tema di clausole abusive e tutela processuale del consumatore
Quello della tutela consumeristica costituisce invero uno degli ambiti fondamentali di intervento del diritto dell'Unione Europea, di cui è espressione la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, orientata a riequilibrare la posizione di svantaggio del consumatore rispetto al professionista, anche invalidando le clausole abusive presenti nei contratti stipulati tra consumatori e professionisti
La pronuncia Cass. sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 segna una tappa importante nella direzione dell'effettiva protezione dei diritti del consumatore, nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Quello della tutela consumeristica costituisce invero uno degli ambiti fondamentali di intervento del diritto dell'Unione Europea, di cui è espressione la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, orientata a riequilibrare la posizione di svantaggio del consumatore rispetto al professionista, anche invalidando le clausole abusive presenti nei contratti stipulati tra consumatori e professionisti.
Il 17 maggio 2022, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha pronunciato quattro sentenze concernenti l'interpretazione della Direttiva alla luce dei singoli sistemi processuali degli Stati membri (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco). La sentenza nelle cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza è stata pronunciata su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano.
Nella sentenza "SPV/Banco di Desio", la Corte ha formulato la seguente interpretazione: "L'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo".
La Suprema Corte di Cassazione, in forza della pronuncia richiamata in apertura, formulando un principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., ha dato attuazione a tale dictum della Corte UE. Il principio di diritto formulato, molto analitico ed articolato, ha stabilito che il Giudice è tenuto ad effettuare d'ufficio il controllo in ordine alla eventuale presenza di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori:
- In sede monitoria, indagando approfonditamente i fatti e i documenti rilevanti, dando esplicitamente atto nella motivazione del decreto ingiuntivo dell'assenza di clausole abusive ovvero, in caso di loro presenza, rigettando la domanda del creditore;
- In sede esecutiva, anche nell'ambito delle opposizioni esecutive, verificando d'ufficio, sino al momento della vendita o dell'assegnazione, l'eventuale presenza di tali clausole abusive e in caso di loro riscontro, avvisando il debitore della possibilità di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale l'esecutorietà del decreto ingiuntivo potrà essere in tutto o in parte sospesa.
La pronuncia interseca in più punti profili fondamentali della tutela dei diritti nel sistema unionale: dall'indiscusso primato del diritto UE, di cui è espressione l'efficacia vincolante per i giudici italiani delle pronunce della Corte di Giustizia, sino all'autonomia in materia processuale degli Stati membri, da esercitarsi nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Nel caso di specie, in ottica di bilanciamento tra valori in conflitto, il giudicato civile (rectius, come osservato dalla dottrina, il sistema di accertamento basato su preclusioni proprio del rito monitorio) vede riconosciuta portata recessiva rispetto al bene superiore della tutela degli interessi del consumatore.
* di Avv. Francesco Neboli, partner e Avv. Marco Morotti – Studio Bandera