Legittima la sanzione Bankitalia se l'intermediario omette i controlli
Pienamente legittima la sanzione Bankitalia al componente del cda che ha commesso irregolarità nell'organizzazione e nei controlli a lui imputabili. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 7663/19.
La sanzione - I Supremi giudici hanno quindi confermato la liceità della sanzione di 21.500 euro inflitta da Banca d'Italia al componente del cda di una Sim finita in liquidazione coatta amministrativa. La multa era stata inflitta anche dalla Consob dopo la ricezione della relazione riguardante una verifica ispettiva della Banca d'Italia nei confronti di una società nel periodo 2012/2013. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, dunque, sia Consob che Bankitalia, hanno contestato una serie di irregolarità: carenze nell'assetto procedurale e operativo predisposto dalla Sim per lo svolgimento dei servizi di investimento; inidoneità delle misure e dei criteri adottati dalla sim per l'effettuazione della valutazione di adeguatezza degli investimenti disposti dai clienti; carenze e anomalie nelle modalità di identificazione e gestione dei conflitti di interesse.
Conclusioni - La Cassazione, in linea con i giudici di appello, non ha accolto il ricorso sollevato dall'intermediario contro Bankitalia secondo cui anche in materia bancaria si sarebbero dovute applicare le regole del diritto del lavoro rimettendo così irregolarmente in discussione tutto il giudizio d'appello.
Cassazione - Sezione II civile - Sentenza 19 marzo 2019 n. 7663