Legittimo impedimento, vale anche la ricevuta di spedizione del fax con cui si chiede il rinvio
È valida la richiesta di rinvio del processo per legittimo impedimento inoltrata dal difensore via fax. La richiesta vincola il giudice a valutarla, purchè tempestiva e inviata al numero della cancelleria del giudice procedente (e non al generico dell’ufficio giudiziario). Inoltre, la stessa ricevuta di ricezione sarà sufficiente a provare il regolare inoltro del fax, esonerando da quest’onere il mittente del messaggio.
Cassazione dirompente su un caso di legittimo impedimento a Catanzaro, che ha visto coinvolto il difensore di un imputato romeno, impossibilitato a presentarsi al processo per un improvviso guasto all’automobile. Immediata la richiesta di rinvio, inoltrata via fax alla seconda sezione della Corte di appello di Catanzaro ed avallata da una ricevuta di avvenuta ricezione.
Un caso da manuale secondo i giudici di Cassazione e che - contrariamente a quanto stabilito dal tribunale di Vibo Valentia e confermato dalla Corte di appello di Catanzaro - vale la “nullità assoluta” della sentenza pronunciata in assenza del difensore, contenente la condanna dell’imputato.
Scardinando un indirizzo restrittivo consolidato negli anni (soprattutto sul fronte dell’onere della prova), i giudici di Cassazione optano per una linea più aderente alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo.
Sono i tempi, d’altronde, a sancire il superamento del rigido formalismo, a favore di schemi procedimentali più flessibili, perchè più adatti a garantire l’osmosi tra il processo e il diritto di difesa.
Ragionando diversamente - concludono i giudici - si precluderebbe, per esempio, al difensore di comunicare via fax un impedimento improvviso che, come nel caso in esame, «non consente nemmeno di recarsi in cancelleria per verificare che il fax sia arrivato». «L’evoluzione delle forme di comunicazione e notificazione (anche a mezzo di posta elettronica certificata) previste nel processo civile, pur se ritenute non estensibili al processo penale, è significativa», si legge ancora nel documento.
Lo schema procedimentale delineato dalla sentenza è estraneo al rigido schema previsto in via generale dall’articolo 121 del Codice di procedura penale, poichè non presuppone una formale istanza o una richiesta: è sufficiente che al giudice risulti l’impedimento, purchè comunicato prontamente.
Corte di cassazione, sentenza 5 gennaio 2017, n. 535