Legittimo il procedimento sanzionatorio di Banca d'Italia
La Cassazione con la sentenza n. 2195 di ieri ha rigettato il ricorso di nove amministratori del board della Veneto Banca Spa, che contestavano la legittimità delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nei loro confronti dall'Organo di vigilanza per carenza di organizzazione e di controlli interni, per l'inosservanza delle regole dei compensi agli amministratori in carica e non, per anomalie nel processo del credito e omessa segnalazione a Banca d'Italia di posizioni anomale. Ma la Cassazione nega i lamentati profili di illegittimità del procedimento sanzionatorio, anche nel regime precedente a quello attuale, che amplia il contraddittorio nella fase amministrativa. La verifica sulla correttezza della gestione di istituti di credito - anche ante modifica regolamentare - non viola - per giurisprudenza consolidata - il diritto a contraddire da parte degli amministratori, in quanto una volta sanzionati possono esplicare il rimedio dell'opposizione davanti alla Corte d'appello con cognizione piena sul procedimento amministrativo e sul suo corretto svolgimento.
Il diritto di difesa e la tempestività della contestazione - Gli amministratori si vedono respingere in Cassazione i medesimi rilievi fatti davanti la Corte di appello. Ritenevano che l'Autorità di vigilanza non avesse tenuto conto del cosiddetto remeditation plan con cui gli amministratori avevano risposto ai rilievi della prima ispezione dell'Organo di vigilanza. I giudici rispondono semplicemente che risulta agli atti la presa in considerazione da parte di Banca d'Italia dei rimedi proposti e delle osservazioni dei vertici bancari, ma che questi sono stati valutati insufficienti a far venir meno le violazioni contestate.
Infine, sulla lamentela, anch'essa respinta, della non tempestiva contestazione perché troppo ampio sarebbe il lasso di tempo tra questa e la prima ispezione, la Cassazione risponde che nulla vieta che nel procedimento amministrativo vi siano più step per giungere alla definitiva contestazione e sanzione degli addebiti. Una doppia ispezione può essere anzi garanzia di un accertamento più puntuale e ciò che rileva è la data dell'ultima ispezione e non della prima, anche se non deve risultare eccessivo il lasso di tempo trascorso dall'avvio della procedura. È infatti il compimento di un completo accertamento delle violazioni a costituire il dies a quo di 90 giorni per la contestazione.
Estremi Corte di cassazione – Sezione II civile - sentenza 30 gennaio 2020 n. 2195