Licenziamento collettivo: irrilevante l'avvio di plurime "procedure Fornero"
di Vittorio De Luca, Alessandra Zilla*
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A parere degli ermellini l'espressione "intenda licenziare" - ex art. 24 della legge 223/91 - costituisce una chiara manifestazione della volontà di recesso, mentre l'espressione "deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo" ex art. 7 della legge 604/66 - è finalizzata ad intraprendere la procedura di compensazione dinanzi alla DTL e non può ritenersi di per sé equiparabile ad un licenziamento

Con la recente sentenza n. 15118 del 31 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha statuito che l'avvio di molteplici procedure di licenziamento individuale per motivi oggettivi ai sensi dell'articolo 7 della legge 604/66 non rileva, di per sé, ai fini del calcolo del numero minimo di cinque recessi che impone l'apertura della procedura di licenziamento collettivo.
La sentenza trae origine dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato ad una lavoratrice la quale, impugnando il recesso, ...
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