Rassegne di Giurisprudenza

Licenziamento disciplinare: autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale

immagine non disponibile

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Fatto addebitato al lavoratore costituente in astratto illecito penale - Idoneità a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento - Valutazione disciplinare del fatto e valutazione penalistica -Indipendenza.
Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 16 novembre 2021, n. 34720

Licenziamento disciplinare del dirigente - Fatto avente rilevanza penale - Rapporto tra procedimento penale e disciplinare - Autonomia dei due giudizi.
Nell'ambito del licenziamento disciplinare del dipendente, considerato il venir meno della cd. "pregiudiziale penale", sussiste completa autonomia e separazione delle valutazioni espresse nell'ambito dei giudizi penale e disciplinare, potendo la contestazione dell'addebito e il successivo licenziamento essere fondati su fatti disciplinarmente rilevanti, che prescindono dal giudizio penale in corso.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 luglio 2019, n. 19260

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare licenziamento disciplinare - Giudizio penale per gli stessi fatti - Assoluzione del lavoratore - Rilevanza nel giudizio civile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, non è rilevante l'assoluzione in sede penale circa i fatti oggetto di contestazione, bensì l'idoneità della condotta a ledere la fiducia del datore di lavoro, al di là della sua configurabilità come reato, e la prognosi circa il pregiudizio che agli scopi aziendali deriverebbe dalla continuazione del rapporto.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ravvisato l'ipotesi del trafugamento di beni aziendali, di cui all'art. 25 del c.c.n.l. metalmeccanici del 7 maggio 2003, nonostante l'assoluzione del dipendente in sede penale).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 marzo 2017, n. 7127

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Fatto addebitato al lavoratore costituente in astratto illecito penale - Idoneità a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento - Sussistenza - Valutazione disciplinare del fatto e valutazione penalistica - Indipendenza - Mancata attivazione del processo penale - Irrilevanza - Fattispecie in tema di uso indebito della abilitazione informatica.
Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata ritenuta la legittimità della sanzione disciplinare espulsiva irrogata a dipendente che aveva fatto indebito uso della propria abilitazione - password - per inserire nel sistema informatico della società dati relativi alla propria posizione retributiva, onde ottenere l'accreditamento di spettanze non dovute).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 gennaio 2011, n. 37