Lavoro

Licenziamento, l’obbligo di repêchage va tarato sulle capacità del singolo

Per la Cassazione, ordinanza n. 31561/2023, la cassiera di un bar può ben essere “ripescata” nel ruolo di cameriera

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di Francesco Machina Grifeo

Il rispetto dell’obbligo di repêchage implica una valutazione delle capacità specifiche del singolo lavoratore licenziato. Per ritenere legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non basta dunque la soppressione del posto di lavoro – quello di cassiera fissa in un noto bar del centro di Roma – se contestualmente sono stati assunti nuovi dipendenti (seppure con profili diversi, per es. di cameriere). È sempre richiesta infatti una valutazione specifica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 31561 depositata oggi, accogliendo il ricorso della lavoratrice che aveva perso il lavoro nel 2017 quando il bar era rimasto chiuso per alcuni mesi dopo un incendio e poi riaperto a seguito di una riorganizzazione.

La Corte di appello di Roma, nel 2020, aveva confermato il licenziamento affermando, tra l’altro, che “le mansioni di addetto al bancone o ai tavoli (secondo massime di comune esperienza) implicano una specifica professionalità che il cassiere non ha” e “le successive assunzioni (e/o le successive somministrazioni di manodopera) […] hanno interessato lavoratori adibiti a mansioni non di cassiere, bensì di cameriere, aiuto cuoco, lavapiatti ed altro”.

Per la Sezione lavoro tuttavia “se l’eterogeneità del corredo di capacità e di esperienze professionali rispetto alla diversa posizione lavorativa libera in azienda può far venire meno il fondamento stesso dell’obbligo di repêchage … ciò non significa che si possa affidare al datore di lavoro la potestà di far operare la riallocazione su posto vacante secondo una sua valutazione meramente discrezionale, riservata e insindacabile, la quale si tradurrebbe nello svuotamento dell’obbligo di ripescaggio da ogni contenuto prescrittivo”.

Dunque, tornando al caso di specie, accertato che il datore di lavoro ha fatto una serie di nuove assunzioni “la verifica in ordine alla incapacità professionale del licenziato di svolgere le mansioni, anche inferiori, alle quali sono stati destinati i neoassunti deve essere effettuata non in astratto ma in concreto, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili allegate dal datore ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale di un ben individuato lavoratore”.

In particolare, prosegue la Corte, la verifica non può essere condotta sulla base del rilievo che le successive assunzioni “hanno interessato lavoratori adibiti a mansioni non di cassiere”, bensì sulla dimostrazione in concreto che la lavoratrice licenziata “non fosse in grado di occupare alcuno dei ruoli per i quali sono state assunte dieci figure professionali”. Non è dunque “certo sufficiente” basarsi su “non meglio precisate massime di esperienza che, evidentemente, nulla possono dire se la ricorrente – e non una cassiera in generale – fosse o meno in grado di svolgere quei compiti per i quali sono stati assunti altri”.

Infine, neppure può essere condivisa la mancata presa in considerazione, da parte della Corte territoriale, della circostanza che il profilo di “cassiere” rientrasse nel V livello del Ccnl pubblici esercizi e che alcuni nuovi assunti fossero stati inquadrati nel medesimo livello o anche in livello inferiore. Per la Suprema corte, infatti, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva “non può rappresentare una circostanza muta di significato, ma, anzi, costituisce un elemento che il giudice dovrà valutare per accertare in concreto se chi è stato licenziato fosse o meno in grado - sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore ed avuto riguardo alla specifica formazione ed alla intera esperienza professionale del dipendente – di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore”.

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