Civile

Licenziamento del lavoratore che beneficia del congedo straordinario ex articolo 42 del Dlgs. n. 151/2001

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Licenziamento per giusta causa - Assistenza disabile - Congedo straordinario ex art. 42, d.lgs. n. 151/2001 - Allontanamento per un lasso di tempo significativo dal disabile - Da parte del lavoratore che usufruisce del congedo - Verifica delle finalità primarie dell'intervento assistenziale - Necessità
L'assistenza alla base del beneficio ex art. 42, d.lgs. n. 151 non può intendersi come esclusiva e non può impedire a chi la offre di dedicarsi anche alle proprie esigenze personali, è altrettanto vero che devono comunque risultare salvaguardati i connotati di una cura che deve essere permanente, continuativa e globale.
Ogniqualvolta vi sia un allontanamento dal disabile per un lasso di tempo significativo (come avvenuto nel caso di specie) occorre quindi verificare se, nonostante ciò, siano state salvaguardate le finalità primarie e prevalenti dell'intervento assistenziale. Accertato eventualmente l'illecito, occorrerà poi valutare, sempre tenendo conto delle circostanze concrete, se la condotta integri o meno un'ipotesi di giusta causa di licenziamento.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 19 luglio 2019 n. 19580

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere dipendente in congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 - Diritto alla conservazione del posto di lavoro - Conseguenze - Nullità del recesso - Esclusione - Fondamento.
Il diritto alla conservazione del posto di lavoro del dipendente collocato in congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, per la necessità di prestare assistenza ad un congiunto in situazione di disabilità grave, pone un divieto al licenziamento fondato sulla fruizione del congedo medesimo ed è finalizzato a garantire al lavoratore la certezza di un trattamento economico e di sostegno per il periodo di assistenza, analogamente a quanto avviene per la malattia. Ne consegue che il recesso datoriale intimato al lavoratore per ogni altra causa, diversa e legittima, durante la fruizione del congedo, non è nullo, bensì, al più, inefficace fino al termine dello stesso.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 25 febbraio 2019, n. 5425

Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 - Assistenza esclusiva - Non necessità - Cura dei propri interessi personali - Ammissibilità - Limiti - Intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
L'assistenza al familiare con grave handicap che legittima il beneficio del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 non deve intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, quali la cura dei propri interessi personali e familiari, oltre alle ordinarie necessità di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, sempre che risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera di relazione del disabile.
• Corte di Cassazione, aezione Lavoro, sentenza 5 dicembre 2017, n. 29062

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa insussistenza del fatto contestato - Art. 18 st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012 - Nozione - Fattispecie.
L'"insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, fattispecie cui si applica la tutela reintegratoria cd. attenuata, comprende sia l'ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, non presenti profili di illiceità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva applicato la tutela indennitaria cd. forte in luogo della reintegratoria, nei confronti di un lavoratore in congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, che, allontanatosi in alcune giornate dall'abitazione della madre disabile cui prestava assistenza continuativa e con la quale conviveva, aveva comunque garantito l'intervento assistenziale, alternandosi durante il giorno con altre persone, assicurando continuativamente l'assistenza notturna).
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 5 dicembre 2017, n. 29062

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