Licenziamento per scarso rendimento e mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore
Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Licenziamento per scarso rendimento - Notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore - Necessità - Mancato raggiungimento del risultato - Inadempimento - Esclusione - Ragioni.
Il licenziamento per cosiddetto per scarso rendimento costituisce un’ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione...
Validità della clausola di determinazione degli interessi del mutuo per relationem
a cura della Redazione Diritto
Responsabilità 231 e criteri oggettivi di imputazione nei gruppi di società
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