Lavoro

Lo spoil system non legittima le arbitrarie ‘interferenze' dell'Organo politico sull'attività gestionale

Il meccanismo non è applicabile in caso di incarico di tipo tecnico-professionale

di Pietro Alessio Palumbo

Il metodo del cosiddetto spoil system la cui traduzione letterale dall'inglese è "sistema del bottino" permette alla forza politica vincitrice delle elezioni di nominare agli incarichi di vertice amministrativo degli enti che andrà a governare, quei dirigenti che ritiene meglio in grado di raggiungere gli obiettivi politico-gestionali prefissi. Istituto nato negli USA poi mutato con una serie di adattamenti "all'italiana" nel nostro ordinamento giuridico.
Con la recente ordinanza n.35235/2022 la Corte di Cassazione ha affrontato il delicato rapporto tra tale sistema di incarico nei vertici della Cosa pubblica e il mobbing lavorativo. Come noto pratica finalizzata alla sostanziale "espulsione" funzionale, prima ancora che umana, del lavoratore dall'ambiente di lavoro. Il tutto sulla sottile lama dei limiti di liceità del cosiddetto ius variandi.

Quando si configura il mobbing
La Suprema Corte ha evidenziato che ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e nella propria dignità; l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. Se ne desume che l'elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
A tal fine, la legittimità dei provvedimenti può rilevare ma solo indirettamente perché, ove facciano difetto elementi probatori di segno contrario, può essere sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata; parimenti la conflittualità delle relazioni personali esistenti all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore; nel giudizio sulla sussistenza o meno dell'intento persecutorio rileva anche la natura pubblica del datore di lavoro, che, nel rispetto delle coordinate costituzionali è tenuto ad intervenire per assicurare efficienza, legittimità e trasparenza dell'azione amministrativa.
In proposito la Cassazione ha quindi chiarito che la motivazione del giudice che si fondi sulla mera valutazione frammentaria o atomistica dei singoli provvedimenti di assegnazione di nuovi e diversi incarichi dirigenziali, non sviluppando invece una valutazione globale, può rivelarsi carente.

Apicalità e fiduciarietà
Nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, con riguardo agli incarichi dirigenziali, le uniche ipotesi in cui l'applicazione dello spoils system può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali sono quelle nelle quali si riscontrano i requisiti della "apicalità" dell'incarico nonché della "fiduciarietà" della scelta del soggetto da nominare; con la ulteriore specificazione che la fiduciarietà, per legittimare l'applicazione del suindicato meccanismo, deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico, che di volta in volta viene in considerazione come nominante. Pertanto, il meccanismo non è applicabile in caso di incarico di tipo tecnico-professionale, come quello di specie, che non comporta il compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico, ma soltanto lo svolgimento di funzioni gestionali e di esecuzione rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi di governo dell'ente di riferimento. Nella vicenda discostandosi da tali principi, la Corte di merito aveva svalutato le documentate ingerenze dell'Organo politico sull'attività amministrativa del ricorrente, certamente non indicative di un'impostazione atta a preservare quella doverosa separatezza tra attività politica e amministrazione attiva. La rimozione del ricorrente dall'incarico dirigenziale di maggiore pregnanza, in virtù di plurimi provvedimenti illegittimi e quindi annullati dagli organi di giustizia amministrativa, la mancata ottemperanza dell'amministrazione a tali pronunciamenti e, ancora, le interferenze nell'attività di gestione amministrativa deputata al ricorrente, erano condotte suscettibili di apprezzamento sul piano della lesione del diritto alla salute e della violazione dei principi di correttezza e buona fede.

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