Lottizzazione abusiva, la prescrizione non preclude la confisca se vi è prova del reato
A fronte di una declaratoria immediata di non punibilità, per maturata prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, è possibile che scatti comunque la misura reale della confisca obbligatoria. Però solo quando sia stata accertata, con adeguata motivazione in contraddittorio tra le parti, la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. Ma - come chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 42513 depositata ieri - la colpevolezza per il reato prescritto non può essere desunta dagli atti irripetibili, contenuti nel fascicolo del dibattimento, se il contraddittorio non è stato instaurato tra le parti, in applicazione dell'articolo 129 del Codice di procedura penale (obbligo dell'immediata declaratoria della causa di non punibilità). In tale caso, manca quella valenza probatoria che giustifica l'adozione dello strumento ablativo della confisca, prevista come obbligatoria dalla legge (articolo 44, comma 2, del testo unico dell'edilizia). In aderenza anche alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica proprio per la mancanza di un avvenuto accertamento della responsabilità penale di chi era imputato del reato edilizio.
Il rimedio amministrativo - Resta quindi ferma la restituzione disposta dal giudice di merito dei beni che erano stati sottoposti a sequestro preventivo e a cui si opponeva il ricorso in Cassazione. Il rimedio però in una siffatta situazione esiste ed è la Cassazione a prospettarlo. Cioé , che ha seguito della trasmissione degli atti disposta dalla sentenza impugnata a favore dell'autorità amministrativa, scatti l'eventuale successivo esercizio del potere-dovere di procedere all'acquisizione delle aree lottizzate al patrimonio comunale. E in caso l'amministrazione non agisca è comunque possibile il contrasto di tale inerzia da parte della giustizia amministrativa. Compreso il caso del mancato esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione. Valutazione giruisdizionale che può arrivare fino in sede penale in caso di inerzia "patologica".
Estremi Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 15 ottobre 2019 n. 42513