Penale

Lottizzazione abusiva, sì alla confisca in appello se in primo grado sono emerse prove del reato prescritto

Il giudice dell’impugnazione utilizza il materiale probatorio per accertare elemento oggettivo e soggettivo, ma non può integrarlo

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di Paola Rossi

La prescrizione della lottizzazione abusiva non fa venir meno il presupposto per la confisca degli abusi realizzati se all’atto della declaratoria di estinzione del reato sono stati oggetto di accertamento i profili di sussistenza della contravvenzione. Se il giudice di primo grado non dispone la confisca, il giudice di appello interpellato può - sulla base delle acquisizioni di prova nel processo di primo grado - accertare nel merito i profili di responsabilità al fine di applicare la misura non inizialmente disposta.

La confisca dei manufatti e delle opere realizzate attraverso una lottizzazione abusiva di un’area, di cui venga modificata la destinazione da verde pubblico a residenziale, può quindi essere disposta dal giudice di appello, a seguito dell’impugnazione della Procura contro la mancata adozione della misura ablatoria. Unico limite è che dall’istruzione del processo in primo grado emergano sufficienti profili di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato contravvenzionale.

Così la sentenza n. 42235/2023 della Corte di cassazione penale ha confermato la disposta confisca in secondo grado a carico dei ricorrenti, ad eccezione di uno solo per il quale rinvia al giudice di appello di provvedere - in base al materiale probatorio acquisito in primo grado - all’accertamento dell’elemento pscicologico del reato, già ampiamente configurato oggettivamente all’interno del fondo lottizzato. Infatti, non risultava alcuna attività materiale illecita proseguita dal ricorrente dopo l’acquisto della proprietà esclusiva di una particella del fondo su cui era già stato consumato il reato. In tale ultimo caso si trattava, in effetti, di un’assegnatario della propria quota di eredità ricevuta a seguito di scioglimento della comunione ereditaria.

Affinché sia utilizzabile dal giudice di appello il materiale probatorio acquisito in primo grado fino alla declaratoria della causa di estinzione è necessario valutare che su tali elementi di prova vi sia stato il necessario contraddittorio tra le parti. Tale valutazione è accertamento consentito al giudice di appello, ma con il limite di divieto di un’ulteriore attività di integrazione probatoria.

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