Mae, il condannato in assenza può chiedere la rescissione del giudicato a partire dalla consegna
Le sezioni Unite penali colmano con l’analogia la lacuna dell’articolo 629 bis del Cpp - dove non fissa al momento dell’ingresso in Italia la decorrenza per presentare l’istanza - in base alla norma sulla restituzione del termine
Scatta dalla data di consegna in Italia il decorso del termine per domandare l’annullamento della condanna e lo svolgimento di un nuovo processo di merito per la persona giudicata in assenza e richiesta di scontare la pena in base a Mae esecutivo mentre si trova in altro Stato Ue.
Le sezioni Unite penali - nel dirimere un contrasto di giurisprudenza e fornendo un’interpretazione orientata al rispetto del diritto Ue - con la sentenza n. 11447/2025 hanno accolto il ricorso di un cittadino rumeno contro il mancato accoglimento, per tardività, dell’istanza di rescissione del giudicato di cui era stata richiesta l’esecuzione della pena in Italia tramite mandato di arresto europeo “esecutivo”. Infatti, al ricorrente che era stato giudicato in assenza i giudici della competente Corte d’appello avevano opposto il superamento del termine di 30 giorni dalla conoscenza della sentenza al fine di ottenere un nuovo giudizio, in quanto tale conoscenza non poteva coincidere con la data della consegna bensì con quella della notifica all’estero del Mae o al massimo dalla trasmissione della sentenza richiesta dallo stesso ricorrente interessato dal mandato di arresto.
Ma la Cassazione rigetta questa lettura e accoglie, tra gli altri, il rilievo difensivo secondo cui la trasmissione non equivale a notifica della sentenza e l’esercizio di difesa a distanza non può ritenersi praticabile e agevole - cioè garantito - vista anche la difficoltà di reperire avvocato in grado di conoscere entrambe le lingue dei due Paesi coinvolti nella procedura estradizionale.
Rilevanza della norma Ue non trasposta dalla Riforma Cartabia
La Corte di cassazione penale ha risolto la questione, non puntualmente regolata dal Legislatore, di quale sia la data da cui far decorrere i 30 giorni per avanzare domanda di rescissione del giudicato ex articolo 629 bis del Codice di procedura penale - come sostituito dalla Riforma Cartabia - quando la persona sia stata giudicata in assenza e sia stata oggetto di mandato arresto europeo emesso a fini esecutivi. In effetti, la norma non prevede il caso dell’assente che si trovi all’estero al momento in cui sia richiesto di eseguire la pena in Italia. Le sezioni Unite accolgono il ragionamento del ricorrente secondo cui non ha giustificazione la mancata previsione nella disposizione sulla rescissione del giudicato di analoga ipotesi, invece, esplicitata al comma 2 bis dell’articolo 175 del Cpp, dove esplicitamente prevede che la richiesta di restituzione del termine - in caso di estradizione dall’estero - possa essere presentata entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta consegna in Italia del condannato.
Il ricorrente rilevando appunto che in caso di restituzione del termine la decorrenza per l’istanza parte dalla consegna in Italia affermava che anche in caso di domanda di rescissione del giudicato si sarebbe dovuta ritenere legittima un’interpretazione omogenea che invece non emerge dalla decisione della Corte di appello che aveva individuato come termine a quo quello della notifica del mandato di arresto europeo nel Paese richiesto della consegna.
In rilievo va messo il ragionamento del massimo consesso nomofilattico che, oltre a rilevare la non comprensibile differenza tra le norme nazionali su restituzione in termini e rescissione del giudicato, ha ritenuto poi che andasse fatta un’interpretazione orientata al rispetto delle norme Ue per quanto non puntualmente recepite dal nostro Legislatore e senza bisogno di operare rinvii pregiudiziali né alla Consulta né alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Così la sezioni Unite hanno dato rilievo al paragrafo secondo dell’articolo 4.1 dell’accordo Gai dove esplicitamente prevede che in un caso come quello risolto il diritto di difesa vada considerato come pienamente esercitabile a partire dall’arrivo in Italia della persona consegnata, anche ai fini che qui interessano in materia del decorso del termine per presentare istanza di rescissione del giudicato e ottenere la chance di un nuovo processo di merito cui non aveva partecipato e di cui non era conoscenza compresa la discendente condanna.