Comunitario e Internazionale

Mae, l’inasprimento del regime di liberazione condizionale non è di ostacolo alla consegna

Il caso riguarda la restrizione del beneficio che però non viola il principio secondo cui non si può essere sottoposti a una pena più grave di quella prevista all’epoca dei fatti contestati e oggetto di condanna

di Paola Rossi

Le regole più restrittive con cui può essere applicato il beneficio della liberazione condizionale non costituiscono in sé un ostacolo alla consegna di una persona in base all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Come spiega la Cgue una modifica legislativa che inasprisce le regole della liberazione condizionale non costituisce automaticamente un inasprimento della pena rispetto a quella applicabile al momento dei fatti contestati.

Il caso risolto dalla Corte di giustizia con la sentenza sulla causa C-743/24 riguarda il rinvio pregiudiziale operato dal giudice irlandese che era stato richiesto di dare esecuzione a un mandato di arresto spiccato dal Regno Unito, in base all’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Ascc) con l’Unione europea post Brexit, contro una persona accusata di fatti di terrorismo commessi in Irlanda del Nord.

La questione riguardava la modifica legislativa realizzatasi in Gran Bretagna medio tempore rispetto all’epoca dei fatti contestati e riguardante il regime della liberazione condizionale, che prima scattava come beneficio penitenziario dopo l’espiazione di metà della pena comminata, mentre ora impone come presupposto che siano stati scontati almeno due terzi della detenzione in base comunque a valutazioni della pericolosità sociale del condannato.

L’esecuzione del Mae verso il Regno Unito, come spiega la Cgue, non è però impedito dall’applicazione al caso concreto di tale modifica, in quanto in base ai diritti fondamentali della Carta non scatta l’ostacolo alla consegna costituito dalla previsione di una pena più grave rispetto a quella stabilita all’epoca in cui si sono verificati i fatti. Ciò quindi non impedisce l’esecuzione di un Mae in quanto non riguarda l’entità della pena che scaturisce dalla condanna, bensì la fase esecutiva della stessa. Fase sicuramente inasprita da una modifica che rinvia nel tempo la liberazione condizionale di una persona condannata.

E non costituisce una modifica della pena o un suo inasprimento la modifica del regime di un beneficio carcerario, compresiva della valutazione dei profili di pericolosità della persona condannata per procedere alla sua concreta applicazione. E anche se prima vigeva un automatismo più favorevole con la fruizione a metà pena di una liberazione condizionale, siffatta valutazione è legittima e non riguarda la pena in sé considerata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©