Mafia: alle sezioni Unite il contrasto sulle organizzazioni delocalizzate
Va rimessa alle sezioni Unite, sussistendo contrasto di giurisprudenza, la questione se sia o no configurabile il reato di cui all'articolo 416-bis del Cp con riguardo a una articolazione periferica (cosiddetta "locale") di un sodalizio mafioso, radicata in un'area territoriale diversa da quella di operatività dell'organizzazione "madre", anche in difetto di esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con l'organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento. Questa la decisione della sezione I penale della Cassazione con la sentenza 10 aprile 2019 n. 15768.
Le mafie cosiddette delocalizzate - In tema di mafie cosiddette "delocalizzate", operanti in territori diversi da quelli tradizionali delle associazioni di riferimento (Sicilia, Calabria, Campania, Puglia) è in effetti controverso il tema se, per la configurabilità della fattispecie associativa ex articolo 416-bis del codice penale nei confronti dell'articolazione periferica ("locale"), sia o no necessaria la verifica in positivo dell'effettivo svolgimento in quel territorio di una attività metodologicamente mafiosa: ossia, se sia necessario o meno che l'organizzazione periferica, per vedersi attribuito il reato associativo, debba in positivo avere sviluppato nel territorio gli elementi previsti quali l'intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà. Ciò ha giustificato la rimessione alle sezioni Unite.
Il primo orientamento - Vi è infatti un orientamento secondo cui il reato associativo di tipo mafioso è configurabile - con riferimento a una nuova articolazione periferica ("locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, e il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico. Secondo tale tesi non solo non sarebbe necessaria la verifica sull'eventuale commissione dei reati- fine, ma sarebbe sufficiente la dimostrazione del collegamento con l'associazione originaria, circostanza già di per sé idonea a fondare un giudizio di pericolosità mafiosa, anche in assenza di un'effettiva manifestazione all'esterno, sul territorio di insediamento, della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano (cfr., tra le altre, sezione V, 3 marzo 2015, Bandiera e altri, nonché sezione V, 24 ottobre 2018, parte civile Regione Emilia Romagna ed altri in proc. Battaglia ed altri, in una fattispecie relativa a associazione 'ndranghetista operante in Emilia, in cui la Corte, in motivazione, ha peraltro rilevato come il giudice di merito avesse comunque dato atto di come il sodalizio avesse in ogni caso fatto effettivamente uso del metodo mafioso all'esterno ed al suo interno, siccome dimostrato dal numero consistente di estorsioni consumate in danno di imprenditori calabresi e non, operanti in territorio emiliano, e degli atti di intimidazione consumati in pregiudizio dei congiunti di un soggetto accusato di essersi appropriato di una somma di denaro consegnatagli per essere investita).
Un orientamento opposto - Vi è però un opposto orientamento secondo cui, invece, è necessaria, per fondare la fattispecie ex articolo 416-bis del codice penale nei confronti della locale operante in territorio diverso da quello "madre", la manifestazione di una capacità di intimidazione non solo potenziale, ma attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i componenti dell'organizzazione. In altri termini, secondo tale orientamento, ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione , costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sprigioni nel nuovo contesto territoriale una forza intimidatrice che sia effettiva e obiettivamente riscontrabile, per cui non potrebbe qualificarsi come mafiosa l'organizzazione periferica, in assenza di prova dell'esternazione in loco della metodologia mafiosa, sulla base soltanto del collegamento degli imputati con esponenti della associazione madre (cfr., tra le altre, sezione I, 17 giugno 2016, Pesce; sezione VI, 13 giugno 2017, Vicedomini). Questa tesi valorizza, a supporto, anche la lettera dell'articolo 416-bis del codice penale, laddove - nel comma 3 - si utilizza l'espressione «si avvalgono», che renderebbe esplicita, ai fini della consumazione del reato, la necessità che l'ente faccia un uso effettivo del metodo mafioso.
Cassazione – Sezione I penale – Sentenza 10 aprile 2019 n. 15768