Giustizia

Magistrati onorari, hanno diritto ai buoni pasto se l'udienza supera le sei ore

Lo precisa il ministero della Giustizia con la circolare 27 maggio 2022

di Pietro Alessio Palumbo

Con circolare del 27 maggio scorso il ministero della Giustizia ha fornito alcuni significativi chiarimenti in ordine alla corresponsione dei "buoni pasto" ai magistrati onorari già in servizio alla data di entra in vigore della riforma della magistratura onoraria del 2017, con particolare riguardo alle novelle apportate alla disciplina in parola con la legge Bilancio per l'anno 2022.
Il nodo centrale della questione affrontata dal Ministero a seguito di molte richieste di chiarimento verte sulla possibilità o meno di corresponsione dei buoni pasto ai magistrati onorari soltanto a seguito della compiuta "stabilizzazione". Altra questione di notevole interesse verte sulle modalità utili e idonee ad attestare la durata minima d'udienza ai fini della erogabilità del buono pasto.

La legge di bilancio

Il Ministero ha innanzitutto osservato che la riformulazione normativa arrecata dalla suddetta legge di bilancio è rivolta al solo contingente ad esaurimento dei magistrati onorari, ossia quelli già in servizio al 15 agosto 2017. A ben vedere si tratta di un intervento inteso a riformulare la disciplina del contingente attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali. L'articolata normativa veicolata dalla legge di bilancio per il 2022 delinea il trattamento economico erogabile ai magistrati onorari che per scelta o per esito negativo della procedura non si vedranno confermare all'esito delle procedure valutative. La novella regolamenta il trattamento degli onorari del contingente, nel lasso di tempo tra il 1° gennaio 2022 e la data di definizione delle procedure di conferma.
Per i buoni pasto la riformulata disciplina prevede che ai magistrati onorari sia riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.

Il compenso
La norma ripropone il termine di riferimento già adottato ai fini della quantificazione del compenso degli onorari confermati: essi godranno di un compenso comunque parametrato al trattamento stipendiale del personale amministrativo giudiziario di Area III, oltreché di una indennità giudiziaria diversamente determinata a seconda che optino, o meno, per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. Considerato che la norma in esame si cala nella più ampia cornice di riforma sulla stabilizzazione e della sistematizzazione dei compensi degli onorari del contingente ad esaurimento, la platea di destinatari non può che essere il medesimo contingente, limitatamente a coloro, tra questi ultimi, che vedranno positivamente superate le procedure di conferma previste dalla (novellata) disciplina di riordino. Ciò, del resto, in coerenza con le disposizioni che protraggono, nelle more delle procedure di conferma e fino a relativa definizione, i parametri previgenti per la liquidazione dei compensi dei giudici di pace, dei vice-procuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale, che non consentivano né consentono, finché saranno applicati, l'erogazione di buoni pasto.

La natura del buono pasto
Confuta le descritte conclusioni un ulteriore argomento che deriva dalla natura stessa del suddetto buono pasto. La disciplina dell'istituto porta ad inquadrarlo come un "titolo" in formato cartaceo/elettronico, ovvero un benefit volto a ristorare il dipendente - costretto a magiare fuori casa in ragione dell'orario di lavoro - dell'assenza del servizio di mensa aziendale. Non trattandosi di un elemento "retributivo" ne è assodato il carattere assistenziale, quale agevolazione collegata al nesso causale volto a garantire la composizione tra le esigenze organizzative del datore di lavoro e le esigenze quotidiane e di sussistenza del lavoratore. Tale caratterizzazione del buono pasto — in quanto misura correlata, sostanzialmente, a prestazioni di lavoro continuative ed organizzate — avalla la conclusione esposta, dovendosi escluderne la debenza per i magistrati onorari del contingente ad esaurimento in attesa di conferma, per i quali cioè il suddetto iter di "stabilizzazione" non si sia ancora attivato, né a maggior ragione concluso.
Quanto alle modalità più idonee all'accertamento della durata minima di udienza a cui la norma subordina la debenza del buono pasto, data dal suo protrarsi per un numero di ore superiore a sei, può farsi ricorso a strumenti quali l'attestazione oraria da parte del dirigente di cancelleria o la redazione del verbale riportante l'orario di inizio e fine udienza, a cura dello stesso magistrato onorario; per contro dovendosi escludere meccanismi di natura auto-certificativa. Si è quindi chiarito che le modalità di attestazione della durata di udienza devono agganciarsi a elementi aventi fede pubblica. Pertanto in assenza di una attestazione oraria da parte della cancelleria sulla base dei registri informatici occorrerà necessariamente far riferimento alla durata dell'udienza risultante dal verbale che lo stesso magistrato onorario avrà cura di redigere.

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