Magistrati onorari, una risorsa per la giurisdizione anche di carriera
“Appare fuor d’ogni dubbio che procedure più snelle e abbreviate per l’accesso anche con selezioni da elenchi, si rendano sempre più necessarie”
Anche l’Associazione Nazionale Magistrati dopo Magistratura Indipendente, alza barricate e critica duramente il provvedimento contenuto nella bozza di decreto al PNRR che prevede un reclutamento straordinario dei giudici di carriera attingendo tra le file dei giudici onorari in servizio e che viene definita una “misura eccentrica e una grave ingiustizia”. A tarda sera, il 31 gennaio 2024, è stato redatto un comunicato che evidenzia con fermezza, eventuali profili di illegittimità della prevista procedura concorsuale straordinaria che riserva un numero di posti ai magistrati onorari.
A ben vedere, la predetta disposizione sembra riportare quanto previsto dal Dlgs n° 160 del 5.4.2006 che prevedeva tra i requisiti alternativi per l’accesso nei ruoli della magistratura di carriera, l’avere fatto parte della magistratura onoraria per almeno sei anni senza demerito e senza essere stati revocati ed essere incorsi in sanzioni disciplinari.
Analoga disposizione è dettata a seguito della riforma della giurisdizione tributaria per il reclutamento dei nuovi giudici tributari professionali mediante concorso (L. 130/22).In particolare, per coloro che intendano proseguire le attività (mentre è prevista la cessazione delle funzioni a scaglioni, fino al raggiungimento del settantesimo anno di età) invece, è stata prevista una riserva di posti per i concorsi che saranno indetti come magistrato tributario di ruolo e tra i requisiti è indicata altresì, la presenza nel ruolo unico di giudici tributari (onorari ), istituito dalla legge 183/11, da almeno 6 anni.
La risoluzione governativa osteggiata dalla magistratura di carriera, è stata di contra, da qualche parte auspicata e anche suggerita, da tempo, da alcuni per non disperdere professionalità acquisite, sul campo, dai magistrati onorari che hanno comunque superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense divenuto nel tempo assai selettivo e complesso con tre prove scritte e circa sei materie orali e che peraltro, hanno svolto la funzione giurisdizionale con scrupolo e competenza. Inoltre, si evidenzia il percorso più adeguato per la effettiva stabilità dei magistrati onorari con l’acquisizione dello status giuridico di magistrato professionale, con conseguente costituzione del corrispondente rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato e definitivo superamento, almeno per alcuni, di tutte le criticità connesse alla spinosa e ancora non definitivamente risolta questione della magistratura onoraria.
Si aggiunga che non costituisce una novità l’auspicata risoluzione di acquisire le professionalità necessarie per espletare la funzione giurisdizionale al servizio della giustizia, in affanno cronico, attingendo da varie categorie (tra cui avvocati, vice pretori e docenti universitari col disegno di legge n°2119 del 30.12.1986).
L’esigenza di dare una definitiva oltre che legittima collocazione a chi desideri essere arruolato nella magistratura di carriera è plausibile e non appare irragionevole se si consideri altresì che il reclutamento straordinario non prescinde da un concorso pubblico i cui dettagli sarebbero ancora da definire.
Sulla procedura concorsuale riservata ai magistrati onorari, indubbiamente, ci sono molti aspetti da chiarire soprattutto sul periodo di espletamento delle funzioni onorarie quale requisito per l’accesso al concorso stesso. Pertanto appare prematura e intempestiva qualsiasi analisi sulla legittimità costituzionale del provvedimento da adottare e sulla inopportunità che il concorso sia espletato richiedendosi, come si dichiara nella nota, per la partecipazione a quello ordinario, particolare preparazione e formazione dei candidati corredata da notevoli sacrifici; e appare eccessiva e neppure adeguata alla qualità del lavoro svolto dai magistrati onorari, ormai irrefutabile, la reazione del sindacato dei giudici.
Il sistema Giustizia è afflitto da tempo con un impatto deleterio anche sull’economia del paese nonostante il legislatore sia intervenuto con innumerevoli riforme sul rito e sulla organizzazione mentre restano ancora lunghe e farraginose le procedure concorsuali e i concorsi tradizionali si rivelano sempre meno efficienti. In linea generale, nonostante resti la primazia del concorso pubblico come più volte evidenziato dal giudice costituzionale, appare fuor d’ogni dubbio che procedure più snelle e abbreviate per l’accesso ai ruoli nelle pubbliche amministrazioni anche con selezioni da elenchi, si rendano sempre più necessarie per rendere più efficiente l’attività amministrativa e la sua organizzazione, debilitata dalla carenza atavica di organico.
Tuttavia, anche nelle procedure di reclutamento dei magistrati di carriera ferma restando predominante la necessità del concorso, appare auspicabile un intervento del legislatore che prediliga anche le professionalità acquisite in altri settori oltre alla cultura e alla preparazione giuridica e tecnica per garantire un sistema giudiziario più moderno ed efficiente e in linea con altri paesi europei
Si consideri, per citare qualche esempio che in Francia tra le modalità di accesso al concorso, è previsto un concorso interno aperto anche ai pubblici funzionari con almeno 4 anni di esperienza mentre in Inghilterra l’accesso è consentito a chi abbia svolto la medesima funzione per almeno due anni presso le Alte Corti e agli avvocati con almeno 15 anni di professione.
Le novità vengono sempre accolte con diffidenza ma spesso danno buoni frutti. Lo dimostrano i risultati positivi prodotti nello smaltimento dell’arretrato dalle strutture organizzative dell’ufficio del processo sebbene acquisiti ancora lentamente anche a causa della novità dell’istituto e dei difetti organizzativi non ancora eliminati. All’introduzione di una figura di “impiegato legale” collaboratore del magistrato, una parte della magistratura, sia pure minoritaria, si era inizialmente approcciata con diffidenza così come una gran parte dell’avvocatura e invece l’istituto è stato fortemente anelato dall’ex Ministro Cartabia per l’ufficio del processo e mutuato dai sistemi del common law. Per questa figura di supporto impiegata a tempo determinato e ormai integrata nel sistema organizzativo degli uffici giudiziari, e “prevista, per il futuro, una quasi sicura stabilita”, con trasformazione del rapporto di servizio a tempo indeterminato anche a cagione delle numerose sollecitazioni della magistratura di carriera.
In un moderno stato di diritto, la riluttanza di una cospicua parte della magistratura ad aprire il mondo della giustizia ad altre categorie di professionisti e in particolare ai magistrati onorari nonostante l’enorme supporto ricevuto non si giustifica e non appare ragionevole in un rapporto divenuto quotidiano e costante nel corso degli anni e che andrebbe ormai improntato a fiducia, stima reciproca e positività nelle relazioni soprattutto per garantire ai cittadini una giustizia efficiente e celere.
* Vice presidente dell’ENALJ per l’educazione e la formazione
Separazione carriere, solo interventi settoriali in attesa della vera riforma
di Giorgio Spangher - Professore emerito di Diritto e procedura penale presso La Sapienza Università di Roma