Magistrati, stipendi e indennità crescono del 6,69% - In “Gazzetta” l’adeguamento
Il Dpcm 3 giugno prevede l’incremento con decorrenza 1° gennaio 2024, con conseguente conguaglio degli acconti corrisposti negli anni 2022 e 2023. Acconti del 2% per gli anni successivi
Via libera all’adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2024 il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 3 giugno scorso che tiene conto delle variazioni comunicate dall’Istat il 27 marzo.
L’articolo 1) dispone che gli stipendi del personale e dell’indennità integrativa speciale sono incrementati del 6,69 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2024, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2024, degli acconti corrisposti negli anni 2022 e 2023.
L’articolo 2) prevede invece che gli stipendi sono ulteriormente incrementati, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del 2,01 per cento, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026, a titolo di acconto sull’adeguamento triennale successivo.
L’articolo 3) poi rende noto che al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità “dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate”.
Il decreto trasmesso alla Corte dei conti è stato “registrato” l’11 giugno 2024.
Al personale di magistratura e agli avvocati e procuratori dello Stato, infatti, si applica lo stesso sistema previsto dalla finanziaria 1999 (L. n. 448/1998) per le categorie di personale statale non contrattualizzato. La norma stabilisce che dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l’indennita’ integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi di tali categorie sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’Istat, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l’indennita’ integrativa speciale, utilizzate per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
Ferme restando per i magistrati, per quanto non derogato, le disposizioni dell’art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.