Lavoro

Magistrato onorario dispensato solo se l'infermità è definitiva

La Corte costituzionale, sentenza n. 166 depositata oggi, ha ‘corretto' l'articolo 21, comma 2, del Dlgs n. 116 del 2017 adeguandolo al più favorevole criterio contenuto nella legge delega

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

È illegittima per violazione della delega la norma che prevede la dispensa dal servizio, anche d'ufficio, per il magistrato onorario soggetto a impedimenti di durata superiore a sei mesi. In tal modo infatti la legge di riforma della magistratura onoraria del 2017 ha violato la delega legislativa che differenziava, ai fini della dispensa, la "malattia" che doveva essere di durata indeterminata e gli "altri impedimenti" che era sufficiente, sempre ai fini della dispensa, durassero oltre sei mesi. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, sentenza n. 166 depositata oggi, correggendo nel senso indicato dalla delega l'articolo 21, comma 2, del Dlgs n. 116 del 2017 secondo cui: «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» .

A sollevare la questione è stato il Tar Lazio secondo cui il legislatore delegato avrebbe violato i principi e criteri direttivi dettati dal legislatore delegante che, all'articolo 2, comma 10, lettera a), della legge delega n. 57 del 2016, aveva previsto che il Governo provvedesse a regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio stabilendo che a tutti i magistrati onorari si applicasse il regime di cui all'articolo 9 della legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace. La disposizione, espressamente richiamata nella delega, prevede, al comma 2, che: «[i]l giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi».

"Il raffronto tra le due disposizioni – scrive la Consulta - evidenzia inequivocamente come l'infermità quale causa di impedimento venga ignorata nella previsione delegata, che convoglia nell'unica indistinta categoria dell'impedimento ultrasemestrale ogni regolamentazione della dispensa dal servizio del magistrato onorario, discostandosi, in tal modo, dalla stessa disposizione delegante".

Il riferimento all'infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni vale, prosegue il ragionamento, "a dare contenuto ad una distinta categoria, il cui richiamo si pone in funzione di limite allo sviluppo dell'ulteriore attività legislativa del Governo e quale termine diretto a vincolare il legislatore delegato". La sua eliminazione nella previsione delegata espunge così uno dei contenuti precettivi della disposizione di delega. Senza però divenire espressiva di una mera sintesi semplificativa del sistema, né realizzando una più agevole interpretazione della norma delegante di cui provveda ad eliminare contraddizioni e contenuti oscuri.

Ragion per cui, continua la Consulta, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017, sollevata in riferimento all'articolo 76 Cost. è fondata. E siccome il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 10, lettera a), della stessa legge n. 57 del 2016 "reca, come già chiarito, una vera e propria regula iuris" che "non lascia margini a scelte discrezionali del legislatore delegato", è necessario "ripristinare la regola dettata dalla legge di delega".

"Deve, pertanto – conclude la Corte -, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui prevede, al primo periodo, che «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©