Civile

Mala gestio, interessi e rivalutazione anche senza specifica richiesta

immagine non disponibile

di Mario Piselli

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, va distinta l'obbligazione diretta dell'assicuratore nei confronti del danneggiato, da quella dell'assicuratore stesso nei confronti del danneggiante-assicurato e va, conseguentemente, distinta l'eventuale ipotesi di responsabilità relativa al primo rapporto (mala gestio cosiddetta impropria), da quella riconducibile ai rapporti assicuratore-assicurato (mala gestio cosiddetta propria). Lo hanno stabilito i giudici della Cassazione con la sentenza n. 3014 del 2016.

La responsabilità da colpevole ritardo - Richiamando un precedente arresto (Cassazione 15397/2010), il giudice di legittimità ha ricordato che l'assicuratore, che è obbligato verso il danneggiato non oltre il limite del massimale e il cui debito è di valuta e non di valore, a differenza di quello che il danneggiante ha verso l'assicurato, si può trovare obbligato oltre il limite del massimale, ex articolo 1224 del Cc, senza necessità di altra prova del danno, quanto agli interessi legali maturati sul massimale per il tempo della mora, e anche oltre il limite del saggio legale, in presenza di allegazione e prova.

Proprio perché la responsabilità da colpevole ritardo, nell'ambito del rapporto tra assicuratore e danneggiato, è fondata sulla costituzione in mora del primo ex articolo 22 della legge 990/1969, non è necessario che il danneggiato, per ottenere la corresponsione degli interessi e della rivalutazione oltre il limite del massimale, formuli una specifica domanda, essendo sufficiente che abbia chiesto l'integrale risarcimento del danno, ovvero, anche che abbia chiesto il pagamento degli interessi.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 17 febbraio 2016 n. 3014

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©