Malpractice medica, la disciplina del riparto dell’onere della prova
Nel giudizio di responsabilità medica il paziente-creditore ha l’onere di provare l’esistenza del contratto (o contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia in rapporto causale con l’intervento medico, allegando l’inadempimento qualificato del debitore; è poi a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante. Lo chiarisce il tribunale di Rimini con la sentenza 754/2024.
Il fatto all’esame dei giudici
Adito in materia di responsabilità...