Penale

Maltrattamenti, il Gip non può negare l’incidente probatorio sulla testimonianza del minore

Per la Cassazione è abnorme il diniego di anticipazione della prova se il Gip decide in base al peso del quadro indiziario invece di attenersi alla sola valutazione della sua ammissibilità

di Paola Rossi

È abnorme il provvedimento con cui il Gip rigetti la richiesta di raccogliere anticipatamente la testimonianza del minore, con lo strumento dell’incidente probatorio, nell’ambito di un procedimento in materia di maltrattamenti in famiglia. Si tratta, infatti, di uno dei casi di incidente probatorio “obbligatorio” dove, a fronte di alcune ipotesi di reato, il Gip è tenuto ad accogliere la richiesta, che non può rigettare per l’assenza di elementi denotanti un sufficiente spessore indiziario a carico dell’indagato.

Inoltre, come afferma la sentenza n. 4534/2025 della Cassazione penale, nel caso concreto il Gip non poteva fondare il rigetto dell’istanza sulla circostanza che il Pm non avesse ancora proceduto alla preventiva assunzione di sommarie informazioni dalla parte offesa. Come spiega la decisione, è il solo fatto che l’iscrizione nel registro degli indagati riguardi uno dei delitti elencati nel comma 1 bis dell’articolo 392 del Cpp a determinare l’obbligatorietà dell’incidente probatorio.
Infatti, il giudice nella fase delle indagini preliminari su reati a sfondo sessuale o maltrattamenti familiari, che vedano coinvolte persone minorenni, non può denegare l’anticipazione della testimonianza della giovane vittima, al fine di scongiurare qualsiasi fenomeno di vittimizzazione secondaria della stessa. Ciò anche nel rispetto degli impegni assunti dallo Stato in ambito internazionale a tutela di vittime di reati che necessitano di tutele particolari. Come nel caso di minori coinvolti in reati in ordine ai quali va sempre valutata - ad esempio - la strada dell’assunzione della testimonianza in modalità protetta.

La regola dettata
Quando il reato per cui si procede è tra quelli indicati nel comma 1 bis dell’articolo 392 del Codice di procedura penale il Giudice delle indagini preliminari, a cui venga chiesto di procedere all’incidente probatorio per assumere la testimonianza della parte offesa, non può rigettare l’istanza sul presupposto che non sia delineato e consistente il quadro indiziario nei confronti dell’indagato. Ciò che può valutare il giudice è solo l’ammissibilità della richiesta in base alla norma suindicata e all’articolo 190 dello stesso Codice di procedura che governa il diritto alla prova. Il che vuol dire che il Gip deve limitare il proprio esame sull’istanza di acquisizione della prova al solo perimetro di ammissibilità ossia che non risultino violati i divieti probatori e che non si travalichi il thema decidendum.
Valorizzare lo spessore indiziario al fine di accogliere o meno l’istanza di incidente probatorio avanzata nei casi previsti dal comma 1 bis dell’articolo 392 del Cpp è fonte di illegittimità o meglio di abnormità del rigetto della domanda, che può provenire tanto dalla persona indagata come dal pubblico ministero anche su input della stessa parte offesa.

Conclude la Cassazione facendo rilevare che all’accoglimento dell’istanza il Gip è tenuto in base al titolo per cui vi è stata la notizia di reato.

Il caso deciso
Quindi, nel caso concreto, la Cassazione ha annullato con rinvio il diniego del Gip all’anticipazione della testimonianza di una delle parti offese minorenni contro la condotta di maltrattamenti in famiglia imputata al padre. La notizia di reato scaturiva da chiamate fatte al telefono azzurro da parte delle figlie dell’indagato e il Gip, erroneamente, aveva anticipato un giudizio di mera conflittualità familiare, poi rientrata, originata dalla rigidità educativa di una famiglia di cultura musulmana. Veniva quindi ritenuta non giustificata l’anticipazione della testimonianza protetta anche per la mancata preventiva assunzione di sommarie informazioni dalle minori.

Al contrario delle considerazioni esposte dal Gip la Cassazione indica come sia sufficiente in sè, ad accogliere l’istanza di incidente probatorio, la sola iscrizione della notizia di una tale categoria di reati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©