Giustizia

“Manovra 2025”, Legge Pinto: taglio degli interessi per le domande in ritardo

La norma, spiega la Relazione, mira a risparmi di spesa e prevede il pagamento solo in caso di corretta trasmissione delle istanze e del completo invio della documentazione

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di Francesco Machina Grifeo

La bozza di Ddl che contiene la “Manovra 2025” cambia la procedura per la liquidazione dei compensi per l’irragionevole durata del processo con due obbiettivi: produrre risparmi di spesa e smaltire l’arretrato, anch’esso foriero della lievitazione dei costi. La rivisitazione della procedura e delle tempistiche dei pagamenti, afferma la Relazione, viene prevista “in coerenza con gli obiettivi di efficienza della giustizia imposti dal PNRR”.

In particolare, l’articolo 109 del disegno di legge, al comma 1, modifica la “legge Pinto” prevedendo, “al fine di favorire i comportamenti virtuosi”, un termine di un anno per la presentazione delle domande di indennizzo (dal decreto della Corte di appello), stabilendo che, in caso di presentazione tardiva “sulle somme dovute non decorrono gli interessi”. E gli interessi non decorrono neppure quando sia necessario “integrare la documentazione”, fino a quanto il creditore “non adempie all’onere” in tal modo, spiega sempre la Relazione, si eliminano dei costi a carico dello Stato “a fronte di un non corretto adempimento da parte del creditore rispetto alla presentazione della domanda di pagamento”.

Crescono anche le “carte” che il richiedente dovrà trasmettere. All’istanza infatti dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria e comunicata ogni successiva variazione “al fine di rafforzare l’obbligo in capo al creditore di provvedere alla tempestiva trasmissione di quanto necessario per l’effettuazione del pagamento da parte dell’amministrazione”.

Viene accordato poi più tempo all’amministrazione per valutare la domanda: la dichiarazione del richiedente, infatti, avrà validità biennale e non più semestrale; e potrà anche essere richiesto il rinnovo delle dichiarazioni, da evadere sempre per via telematica.

L’amministrazione non potrà più frazionare il pagamento ma dovrà eseguirlo per l’intero, sul conto corrente del creditore, salva la possibilità di delegare un rappresentante con procura speciale, in modo da superare prassi non corrette di pagamenti parziali.

Viene estesa poi anche ai pagamenti a seguito di decreti di Corte d’Appello emessi sino al 31 dicembre 2021, la procedura telematica già applicata per i decreti dal 1° gennaio 2022 in poi, ovvero la procedura sulla piattaforma informatica “SIAMM PINTO DIGITALE”.

Dal punto di vista finanziario, si legge nella Relazione le misure, mirano ad accertare l’effettività del credito, onerando i beneficiari di una serie di adempimenti che consentono all’amministrazione di verificare l’attualità delle pretese, i documenti e le motivazioni, con obbligo di aggiornamento e di inoltro delle istanze esclusivamente con modalità telematiche.

In tal modo l’amministrazione dovrebbe ottenere “una migliore gestione” delle somme stanziate per la liquidazione degli indennizzi sul capitolo 1264 «Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo» del Ministero della giustizia. Si mira infatti ad una “più oculata programmazione della liquidazione degli indennizzi” che avverranno solo a fronte della “regolare trasmissione telematica delle istanze” e della “regolarità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite dagli interessati”.

Il comma 2 prevede che il Ministero della giustizia provveda, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e alla valutazione dell’efficientamento delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.

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