Mantenimento dei figli: quando l'incapacità economica dell'obbligato ha efficacia di causa scriminante
Obbligo di mantenimento figli – Indisponibilità economica dell'obbligato – Causa scriminante – Condizioni
L'indisponibilità da parte dell'obbligato al mantenimento dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se essa perduri per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato stesso.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 luglio 2018 n. 34952
Obbligo di mantenimento figli - Incapacità economica dell'obbligato – Efficacia scriminante – Condizioni - Persistente, oggettiva ed incolpevole
L'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti fissati in sede civile, per assumere efficacia scriminante, deve, infatti, essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti ( Nel caso di specie, correttamente secondo la Suprema Corte, per i Giudici di merito, l'imputato non solo non aveva offerto alcuna dimostrazione di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza, limitandosi ad una mera allegazione in tal senso, ma, soprattutto, i giudice del merito avevano escluso che il ricorrente versasse in condizioni economiche tali da rendere materialmente impossibile l'ottemperanza alle statuizioni civili impostegli poiché, pur avendo perso il lavoro alle dipendenze, continuava a svolgere attività lavorativa, sia pure saltuaria, secondo le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi e non solo dalla parte civile e dalla madre di costei, sicché non sussistevano condizioni di fatto che si risolvesse nella impossibilità di adempiere all'obbligo contributivo.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 settembre 2017 n. 44632
Assegno di mantenimento in favore del figlio - Omesso versamento – Presupposti – Mero stato di disoccupazione – Non sufficiente
La condizione di incapacità a far fronte all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento del figlio minore di età deve consistere in una situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto e la cui allegazione non può ritenersi sufficiente allorché si basi sull'asserzione del mero stato di disoccupazione.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 giugno 2017, n. 31495
Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Figli minori - Minore età - Condizione soggettiva dello stato di bisogno - Obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento della prole - Mantenimento in via sussidiaria da parte dell'altro genitore - Non esclude la sussistenza del reato di cui all'articolo 570, 2 co., c.p.
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore eta' dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza e che entrambi i genitori sono tenuti ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Ne consegue che il reato di cui all'articolo 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 dicembre 2014, n. 53607