Marchi e brevetti: condizioni per il litisconsorzio necessario dell'inventore
Impresa - Brevetto per invenzioni industriali - Giudizio di nullità - Litisconsorzio necessario - Inventore - Rilevanza - Condizioni.
In tema di brevetto per invenzioni industriali, dal disposto dell'art. 122, comma 4, del Codice della proprietà industriale, il quale dispone che "l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso" si evince che l'inventore, che non sia stato mai titolare del brevetto per avere ceduto il diritto a registrarlo, debba ritenersi escluso dal novero dei litisconsorti necessari. La figura dell'inventore infatti assume rilievo, ai fini delle vicende processuali del brevetto, quale litisconsorte necessario, solo ove lo stesso sia diventato – nell'esercizio delle sue facoltà, titolare originario del "diritto sul brevetto", acquisendo così i diritti patrimoniali conseguenti alla brevettazione, anche se per un arco temporale limitato per averli poi ceduti a terzi, ma non anche nel caso in cui – non avendo proceduto alla brevettazione – abbia ceduto "il diritto al brevetto".
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 28 febbraio 2019 n. 5963
Beni - Immateriali - Brevetti - In genere (e convenzioni internazionali) - Azione di nullità del brevetto - Legittimati passivi - Precedenti titolari del brevetto - Inclusione - Fondamento.
L'art. 122, comma 4, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dall'art. 54 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, va interpretato nel senso che l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale ivi prevista deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali "aventi diritto", senza che l'aggiunta "in quanto titolari di esso", introdotta dal d.lgs. n. 131 cit., comporti l'esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro "in quanto titolari", con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali e originari del brevetto, portatori anch'essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest'ultimo, i quali, diversamente, resterebbero, vulnerati da una declaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 18 giugno 2014 n. 13915
Beni - Immateriali - Brevetti - In genere (e convenzioni internazionali) - Azione di nullità del brevetto.
L'art. 78, secondo comma della legge sui brevetti, di cui al Rd 29 giugno 1939 n. 1127, disponendo che l'azione di nullità del brevetto deve essere esercitata nei confronti di tutti coloro che risultano annotati nel registro apposito quali aventi diritto sul brevetto stesso, va inteso come idoneo a ricomprendere nel novero dei legittimati passivi, rispetto alla detta azione, aventi qualità di litisconsorti necessari, anche quanti risultino, in tale registro, come precedenti titolari del brevetto, poi ceduto ad altri, solo in tal guisa potendosi assicurare anche a costoro, tenuto conto degli effetti retroattivi espressamente riconosciuti dalla legge alla declaratoria giudiziale di nullità del brevetto, una adeguata tutela processuale della loro posizione di ex titolari. Ne consegue che la competenza territoriale in ordine alla domanda di nullità proposta nei confronti dell'attuale e del precedente titolare del brevetto, può essere determinata con riguardo al foro di uno qualsiasi di tali litisconsorti necessari convenuti.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 6 agosto 1991 n. 8564