Marchi registrati, scatta la contraffazione anche se l'acquirente è consapevole
L'avvertenza del rivenditore che si tratti di prodotti compatibili ma non originali non scrimina l'uso illecito del segno distintivo
Il reato di introduzione in commercio di beni con marchi contraffati tutela la pubblica fede legata al segno distintivo marchio registrato esposto illegittimamente e non l'affidamento dell'acquirente. Per cui il reato scatta anche se il cliente sia stato sufficientemente informato dal venditore sulla non originalità del prodotto. L'apposizione di un marchio registrato su prodotti messi in vendita integra di per sé il reato previsto dall'articolo 474 del Codice penale e di conseguenza è legittimo il sequestro probatorio di tali beni per il fumus commissi delicti che esprimono. La Corte di cassazione con la sentenza n. 31836 ha respinto il ricorso del rivenditore di pezzi di ricambio auto che sosteneva l'insussistenza del reato in quanto non aveva tratto in inganno i propri clienti sulla non originalità dei prodotti.
Nel rigettare il ricorso la Corte di cassazione effettua la scelta tra due diversi orientamenti giurisprudenziali sulla rilevanza delle regole transitorie dettate dall'articolo 241 del Dlgs 30/2005, affermando che nonostante prevedano la liberalizzazione - in attesa della revisione della direttiva 98/71/Ce - della produzione e vendita di pezzi di ricambio di prodotti complessi coperti da modello registrato lasciano però intoccato il diritto all'uso esclusivo del marchio da parte del titolare. Se - come si legge in sentenza - è quindi possibile che vengano venduti pezzi di ricambio non originali pure con esplicito riferimento al marchio del prodotto complesso da riparare non è invece possibile, neanche alla luce della norma transitoria invocata dal ricorrente, porre in vendita pezzi di ricambio che una volta montati mostrino il marchio sic et simpliciter senza alcuna avvertenza percepibile che si tratti di un prodotto non originale. Nel caso di specie la coppa ruota che veniva posta in vendita con esposizione del marchio registrato riportava nella parte posteriore non più visibile dopo il montaggio che si trattava di parte adattabile, ma non originale. Determinando così una lesione di rilevanza pubblicistica in merito alla fede pubblica legata al marchio anche se ilsingolo acquirente era stato esplicitamente edotto con cartelli esposti nel punto vednita della non roiginalità del pezzo acquistato.