Comunitario e Internazionale

Marchio “Diego Maradona”, in Europa punto a favore degli eredi

Il Tribunale Ue si è rifiutato di registrare il trasferimento in favore della società argentina Sattvica di proprietà dell’avvocato del fuoriclasse argentino

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di Francesco Machina Grifeo

È uno dei tanti capitoli ancora aperti dell’eredità di Diego Armando Maradona, inclusa una causa contro medici e infermieri per un supposto errore medico. La battaglia legale per l’utilizzazione dei diritti di immagine è iniziata subito dopo la morte, nel novembre del 2020, del fuoriclasse argentino e segna oggi un punto a favore degli eredi, almeno in Europa.

Con la decisione di oggi (causa T-299/22, Sattvica/EUIPO - Maradona e a.), il Tribunale Ue ha confermato il rifiuto dell’Euipo di registrare il trasferimento del marchio in favore della società argentina Sattvica. Si tratta della società, con sede a Buenos Aires, appartenente all’ex avvocato del calciatore .

Per il Tue, infatti, i documenti presentati a sostegno della domanda di iscrizione del trasferimento non dimostrano una cessione del marchio alla società.

Facciamo un passo indietro. Quella sui diritti di immagine è una battaglia legale che spazia in diversi continenti considerata la popolarità mondiale del fuoriclasse argentino: si va dal Messico al Giappone. Venendo all’Europa, nel luglio 2001, Maradona aveva presentato all’Ufficio dell’Unione per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione del segno denominativo “DIEGO MARADONA” come marchio dell’Unione europea.

La registrazione era stata chiesta per i beni più disparati: si va dai prodotti per l’igiene personale a quelli per l’abbigliamento come: scarpe e cappelleria, vestiti sportivi, ma vi figurano anche prodotti da drogheria. Inoltre, la domanda comprendeva anche un’ampia e variegata gamma di servizi: dalla ristorazione agli alberghi, ma anche servizi informatici e di gestione dei diritti d’autore. Il marchio è stato registrato nel gennaio 2008.

Nel gennaio 2021, a poco più di un anno dalla morte, ritenendo che il marchio le fosse stato trasferito, la Sattvica ha chiesto all’Euipo di iscrivere il trasferimento “sulla base di due documenti emessi da Maradona in suo favore”. E cioè: un’autorizzazione per lo sfruttamento commerciale di marchi del 26 dicembre 2015 e un accordo non datato che autorizzava l’uso del marchio.

L’Euipo, in un primo momento, ha iscritto il trasferimento nel registro. Successivamente però gli eredi di Maradona hanno ottenuto l’annullamento dell’iscrizione del trasferimento del marchio. Infatti, in una decisione del marzo 2022, l’Euipo ha rilevato che la Sattvica non aveva presentato documenti idonei a dimostrare validamente il trasferimento del marchio a quest’ultima.

La Sattvica ha allora chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione dell’Euipo. E veniamo così al verdetto di oggi con cui il Tribunale ha respinto il ricorso confermando la valutazione dell’Euipo: i documenti prodotti non dimostrano formalmente una cessione del marchio nell’ambito di un contratto firmato dalle due parti (la Sattvica e Maradona).

Inoltre, poiché Maradona è deceduto prima della presentazione della domanda di iscrizione del trasferimento, la Sattvica non poteva sanare le irregolarità riscontrate. Di più, non era nemmeno in grado di produrre altri documenti.

La società può ricorrere alla Corte Ue.

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