Il CommentoAmministrativo

Materie prime critiche, al via il piano per i progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio

La strategia estrattiva in Italia alla luce della recente conversione del D.L. 25 giugno 2024, n. 84 (Decreto materie prime) nella Legge 8 agosto 2024, n. 115 “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico”

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di Marco Letizi*

Il Ministro dell’Economia e del Made in Italy ha recentemente affermato che il nostro Paese è “all’avanguardia in Europa nel garantire le materie prime fondamentali necessarie per accelerare la transizione digitale e verde” e che in Italia “possediamo 16 di queste 34 materie prime critiche indicate”, ma queste “si trovano in miniere che sono state chiuse 30 anni fa”. Pertanto, “occorre investire e riattivare queste potenzialità, riaprendo le miniere”.

Nonostante le dichiarazioni rassicuranti del Ministro, restano tuttavia alcune perplessità che forse suggerirebbero maggiore cautela. Infatti, dall’analisi del portale Geologico, minerario, museale e ambientale (Gemma), presentato dall’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) il 24 luglio scorso, sono stati individuati i giacimenti presenti in Italia e tra questi 76 miniere risultano ancora attive delle quali 22 conterrebbero materie prime critiche. Da quanto si apprende, da questi 22 siti minerari, in teoria, si dovrebbero estrarre 16 (o forse 17) materie prime critiche tra le 34 indicate nell’Allegato II - Sezione I del Regolamento (UE) 2024/1252 dell’11 aprile 2024 (European Critical Raw Materials Act - CRMA), che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Tuttavia, a tutt’oggi, vengono estratte solo due materie prime critiche (feldspato e fluorite) delle 16 potenzialmente estraibili nei siti minerari individuati da ISPRA. Per l’approvvigionamento di tutte le altre materie prime critiche il nostro Paese interamente dall’estero.

Al fine di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi imposti agli Stati Membri dal Regolamento CRMA, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, il legislatore italiano ha recentemente convertito il D.L. 25 giugno 2024, n. 84 nella Legge 8 agosto 2024, n. 115 “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico”. Sulla base di quanto disposto dal Regolamento CRMA, le materie prime si definiscono critiche in quanto sono capaci di esercitare un impatto maggiore sull’economia rispetto alla maggior parte delle altre materie prime e vengono selezionate sulla base di due principali parametri: l’importanza economica e il rischio di approvvigionamento. Il primo parametro tiene conto dell’allocazione delle materie prime agli usi finali basati su applicazioni industriali, mentre il secondo si riferisce alla concentrazione a livello di Paese della produzione mondiale. Sempre sulla base del Regolamento CRMA, alcune delle materie prime, oltre a essere critiche, sono anche strategiche nel senso che svolgono un ruolo essenziale nel sostenere le attività economiche nel mercato interno e le perturbazioni del loro approvvigionamento potrebbero avere un impatto transfrontaliero significativo tra gli Stati membri.

Il D.L. n. 84/2024 (Decreto materie prime) stabilisce criteri uniformi per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti strategici volti all’estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche.

La domanda di riconoscimento di un progetto strategico relativo alle materie prime critiche deve essere presentata alla Commissione europea, la quale invia la domanda completa allo Stato Membro sul cui territorio il progetto deve realizzarsi. Per i progetti strategici da realizzarsi sul territorio italiano, il Comitato Interministeriale per la transizione ecologica (CITE), integrato dal Ministro della Difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare - entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea - può opporsi al riconoscimento del carattere strategico del progetto, motivando tale decisione durante le discussioni del Comitato europeo per le materie prime critiche, composto da rappresentanti degli Stati Membri e della Commissione. Nell’ipotesi il progetto proposto debba realizzarsi sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione interessata. Dalla data in cui la Commissione europea riconosce il progetto proposto come strategico, questo ultimo assume la qualità di progetto di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla sua realizzazione sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. L’istanza di rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche deve essere inviata al punto unico di contatto istituito presso la competente direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), il quale - entro 10 giorni dalla data di ricezione dell’istanza - deve sottoporre l’istanza al Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

Il D.L. n. 84/2024 attribuisce al Comitato tecnico per le materie prime e strategiche un ruolo centrale nello svolgimento del monitoraggio strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento, coordinando e monitorando il livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza. Inoltre, il Comitato tecnico:

  • elabora e sottopone al CITE, con cadenza triennale, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicati le azioni da intraprendere, le fonti di finanziamento disponibili e gli obiettivi attesi anche alla luce delle informazioni eventualmente ricevute dalle autorità nazionali, regionali e locali competenti in merito alla pianificazione territoriale capace di promuovere progetti relativi alle materie prime critiche;
  • monitora l’andamento del Programma nazionale di esplorazione dandone comunicazione alla Commissione europea. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025 che viene pubblicato sui siti web istituzionali del MIMIT, del MASE, nonchè delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate. ISPRA è l’ente pubblico di ricerca incaricato di elaborare il Programma nazionale di esplorazione che prevede la mappatura dei minerali su scala idonea, l’effettuazione di campagne geochimiche, di indagini geognostiche e geofisiche, l’elaborazione dei dati raccolti attraverso l’esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione, è pubblicata sul sito web istituzionale di ISPRA entro il 24 maggio 2025;
  • monitora i risultati delle prove di vulnerabilità e resilienza delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea. Sulla base di dette prove di vulnerabilità e resilienza, propone al CITE l’elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, che può essere aggiornata in ragione dei risultati delle prove di vulnerabilità e resilienza, del monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o ancora sulla base dell’aggiornamento della lista della Commissione europea delle materie prime critiche. A supporto di tali attività, con decreto del MIMIT - da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 84/2024 - è istituito presso lo stesso dicastero il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Il decreto del MIMIT definisce la tipologia di dati che le imprese trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonché i tempi e ogni altra modalità necessaria a garantire l’operatività del Registro. Il Registro contiene, altresì, i dati afferenti alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami metallici, comunicate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le imprese definite dal decreto del MIMIT sono le imprese di grandi dimensioni operanti sul territorio italiano che - sulla base della definizione fornita dall’articolo 2 del Regolamento CRMA - “hanno avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di euro nel più recente esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d’esercizio” e che - sulla base dell’articolo 24 dello stesso Regolamento europeo - “utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, apparecchiature relative alla produzione e all’utilizzo dell’idrogeno, apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o chip avanzati”;
  • integra la lista nazionale delle materie prime critiche, in caso di rischio di riduzione significativa e inaspettata nell’approvvigionamento di una materia prima critica o al significativo incremento del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato, ancora o sulla base dell’aggiornamento della lista della Commissione europea delle materie prime critiche.
  • supporta i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore (estrazione, trasformazione e riciclo).

Il punto istituito presso il MASE - entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza - sentite le competenti amministrazioni, verifica la completezza dell’istanza ovvero assegna al proponente un termine, comunque non superiore a 30 giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro 15 giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere ulteriori integrazioni al proponente, assegnando al medesimo un termine non superiore a 15 giorni.

Il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi inizia dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza e non può comunque superare i 18 mesi. Il D.L. n. 84/2024 stabilisce che - “per i progetti strategici per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento e per l’estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi”, il termine di durata massima del procedimento non supera i 16 mesi. Ad ogni modo, i termini massimi riferiti alle due richiamate casistiche (18 mesi e 16 mesi) possono essere ulteriormente differiti di ulteriori 6 mesi, previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico, solo “per circostanze eccezionali” correlate alla natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico.

Il D.L. n. 84/2024 accelera e semplifica la ricerca di materie prime critiche, prevedendo che il permesso di ricerca possa essere rilasciato dal MASE senza che sia necessaria la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), prevista dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), né la valutazione di incidenza, purché quest’ultima non ecceda il periodo di 2 anni e sia effettuata secondo le modalità elencate nello stesso decreto.

L’inapplicabilità ai progetti strategici degli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 si fonda sull’esclusione operata dall’articolo 1 del D.L. n. 84/2004 della sussistenza di potenziali effetti significativi sull’ambiente o di incidenze significative su un sito che rientra nella rete Natura 2000 (siti e zone geografiche identificati come prioritari dagli Stati membri UE, ai fini della protezione e conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali). Il permesso di ricerca viene comunicato al punto unico di contatto presso il MASE che, a sua volta, ne dà comunicazione al Comitato tecnico presso il MIMIT e la relativa attività di ricerca non può essere avviata se non sono decorsi 30 giorni dalla comunicazione.

L’attività di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca - i cui oneri sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe determinate con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - è espletata dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall’ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente. Nell’ipotesi di accertate irregolarità e inosservanze (ad esempio, il mancato rispetto dei requisiti), gli enti deputati alla vigilanza e al controllo dispongono l’interruzione del permesso di ricerca e segnalano l’adozione del provvedimento di decadenza del permesso di ricerca al MASE e al MIMIT. Le accelerazioni procedimentali introdotte dal D.L. n. 84/2024 si estendono anche alla definizione dei giudizi in tema di procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici.

Oltre all’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 112/1998 di versamento dei canoni demaniali da versare alle Regioni - somme queste ultime che verranno versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo nazionale del made in Italy allo scopo di sostenere gli investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche - il Decreto materie prime stabilisce che per le concessioni minerarie relative a progetti strategici, il titolare della concessione corrisponda, su base annuale, il valore di un’aliquota del prodotto compresa tra il 5% e il 7%, la cui entità, modalità di calcolo e relative modalità di assegnazione all’entrata del bilancio dello Stato e di successivo riparto degli introiti tra lo Stato e le regioni sul cui territorio insiste il giacimento per i progetti su terraferma, verranno definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli obblighi di versamento anzidetti non si applicano per le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 84/2024, né agli eventuali relativi rinnovi ove previsti dall’originario titolo. Il titolare di detta concessione dovrà comunque munirsi, ove richiesto, di apposito titolo concessorio afferente all’ occupazione e all’ uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo e del versamento dei relativi canoni per tale occupazione.

Infine, nell’ambito del campo di applicazione del Decreto materie prime, viene incluso anche l’approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime (diverse dalle materie prime critiche strategiche previste nel Regolamento CRMA), che sono ritenute necessarie alle filiere produttive del made in Italy. Al riguardo, il CITE può individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedimentali di semplificazione e accelerazione previste nel D.L. n. 84/2024.

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*A cura di Marco Letizi, PhD, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Consulente Internazionale delle Nazioni Unite, Commissione Europea e Consiglio d’Europa