Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

<i>Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili</i>Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita e regime interruttivo della prescrizione e della decadenza; (ii) negoziazione assistita, ordine del giudice e violazione del termine assegnato; (iii) mediazione obbligatoria, primo incontro ed avveramento condizione di procedibilità; (iv) mediazione obbligatoria, verifica dell’esperimento del tentativo ed assolvimento condizione di procedibilità; (v) telecomunicazioni, tentativo obbligatorio di conciliazione e procedimento monitorio; (vi) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e principio dell’”overruling”.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Cuneo, Sezione civile, sentenza 9 febbraio 2021 n. 138

In tema di negoziazione assistita, la decisione afferma che, ove un termine decadenziale o prescrizionale sia già decorso, l’eventuale accettazione da parte del destinatario dell'invito a partecipare alla procedura non costituisce, ex se, motivo di implicita rinuncia a far successivamente valere in giudizio la relativa eccezione.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Milano, Sezione V civile, sentenza 16 febbraio 2021 n. 1346

La pronuncia afferma che l'inottemperanza all'ordine rivolto alle parti dal giudice di comunicare l'invito alla procedura di negoziazione assistita nel termine di quindici giorni, determina l'improcedibilità del giudizio, non valendo a sanare quest’ultima una comunicazione dell'invito successiva rispetto alla scadenza del predetto termine.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Torino, Sezione VIII civile, sentenza 4 marzo 2021 n. 1128

La sentenza, uniformandosi a un principio espresso dal giudice di legittimità, afferma che, in sede di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi assolta con l'avvio della procedura e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 18 marzo 2021 n. 4848

Nell’ambito del giudizio incardinatosi a seguito dell’opposizione proposta al procedimento di convalida dello sfratto per morosità nel pagamento dei canoni di locazione, la decisione afferma che il mancato deposito del verbale attestante l’effettivo esperimento del procedimento di mediazione determina ineluttabilmente l’improcedibilità del giudizio medesimo.

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONI Tribunale di Messina, Sezione II civile, sentenza 29 marzo 2021 n. 658

Applicando un principio di recente riaffermato dalla Suprema Corte, la pronuncia ribadisce che, in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Venezia, Sezione I civile, sentenza 30 marzo 2021 n. 585

La pronuncia nel ribadire che, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, l’onere di avviare il procedimento nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte convenuta opposta, la quale, in caso di inottemperanza, sconta l’improcedibilità dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, specifica che quest’ultima non può invocare la tutela del “prospective overruling” per ottenere la rimessione in termini.

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Regime della interruzione dei termini di prescrizione e decadenza – Applicabilità –Efficacia retroattiva – Esclusione – Decorso dei termini – Accettazione da parte del destinatario dell'invito a partecipare alla procedura – Implicita rinuncia a far valere eccezioni relative a termini decadenziali e prescrizionali già decorsi – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Cc, articoli 1495 e 2944; Dl, n. 132/2014, articoli 8)

In tema di negoziazione assistita, l’art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, come convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel disciplinare l’interruzione della prescrizione e della decadenza, riferisce l’efficacia sospensiva dell’invito rispetto ai relativi termini ancora in corso, la cui decorrenza resta pertanto sospesa dal momento in cui il predetto invito viene ricevuto. In difetto di espressa previsione normativa, tale efficacia non può invece spiegare effetto retroattivo rispetto a quei termini, decadenziali piuttosto che prescrizionali, che, al momento della ricezione del predetto invito, risultano già interamente decorsi, atteso che, in tale ipotesi, è lo stesso legislatore ad attribuire specifica rilevanza giuridica al decorso del tempo. A tal fine, non può affermarsi che, a fronte di termini decadenziali e prescrizionali già ampiamente decorsi, l'accettazione da parte del destinatario dell'invito a partecipare alla negoziazione assistita rappresenti, ex se, implicita rinuncia a far successivamente valere in giudizio la relativa eccezione. Infatti, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo – non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria – in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità di responsabilità del venditore per la presenza di vizi occulti nel bene compravenduto (autoveicolo), con richiesta di risoluzione del contratto, nonché di risarcimento del danno, il giudice adito, accogliendo l’eccezione sollevata da parte della società convenuta, ha rigettato la domanda attorea per intervenuta prescrizione dell’azione ai sensi dell’art 1495 cod. civ.) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5721; Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 settembre 2015, n. 18879).

Tribunale di Cuneo, Sezione civile, sentenza 9 febbraio 2021, n. 138 – Giudice Biasci

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Ordine rivolto alle parti dal giudice di comunicare l'invito alla procedura nel termine di quindici giorni – Inottemperanza – Improcedibilità del giudizio – Comunicazione successiva alla scadenza del termine – Sanatoria – Esclusione. (Dl, n. 132/2014, articolo 3)

In tema di negoziazione assistita, ove l’esperimento della procedura, in ragione della natura della controversia, costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale secondo la disciplina dettata dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, l'inottemperanza all'ordine rivolto alle parti dal giudice di comunicare l'invito alla procedura nel termine di quindici giorni, determina l'improcedibilità del giudizio. Ad escludere siffatta sanzione non vale poi una comunicazione dell'invito successiva rispetto alla scadenza del predetto termine, rivelandosi la stessa inidonea a sanare il difetto della condizione di procedibilità. Parimenti, è irrilevante che le parti si siano incontrate più volte per definire in via bonaria la vertenza prima dell’introduzione del giudizio, atteso che tali tentativi di composizione della controversia e la formale procedura obbligatoria di negoziazione assistita da uno o più avvocati non sono equipollenti ai fini della procedibilità della domanda medesima secondo la predetta disciplina (Nel caso di specie, relativo ad una domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma non eccedente i cinquantamila euro, richiesta dall’attrice a titolo di corrispettivo per servizi professionali resi in favore della società convenuta, il giudice adito, rilevato che entro il termine quindicinale assegnato, le parti non avevano  provveduto a comunicare l’invito alla negoziazione, ha concluso per l’improcedibilità del giudizio).

Tribunale di Milano, Sezione V civile, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1346 – Giudice Monte

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Esperimento del procedimento di mediazione – Presentazione dell’istanza e comparizione della parte opposta innanzi al mediatore – Avveramento condizione di procedibilità della domanda – Idoneità (D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)

In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi assolta con l'avvio della procedura e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore (Nel caso di specie, relativo ad un’ingiunzione azionata nei confronti del garante per il mancato di pagamento delle rate di un contratto di finanziamento, il giudice adito, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, disposta, contestualmente, la mediazione e rinviata la causa all’udienza di verifica, ha disatteso l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’opponente in quanto la domanda di mediazione era stata comunque presentata dall’opposta ed aveva dato luogo all’effettiva e reiterata comparizione dinanzi al mediatore). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 27 marzo 2019, n. 8473)

Tribunale di Torino, Sezione VIII civile, sentenza 4 marzo 2021, n. 1128 – Giudice De Magistris

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Invito del giudice alle parti ad introdurre il tentativo di conciliazione – Parte onerata – Omesso deposito del verbale attestante l’effettivo esperimento del procedimento – Improcedibilità del giudizio – Principio espresso in relazione a controversia in materia locatizia. (D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In tema di mediazione obbligatoria, ove il giudice adito abbia invitato le parti ad introdurre il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, e la parte onerata si sia limitata a dichiarare che “…la mediazione ha avuto esito negativo...” senza tuttavia depositare alcun verbale attestante l’effettivo esperimento del procedimento, consegue la sopravvenuta improcedibilità del giudizio (Nel caso di specie, la società ricorrente nel giudizio incardinatosi dopo il mutamento di rito a seguito dell’opposizione al procedimento di convalida dello sfratto per morosità nel pagamento dei canoni locatizi, quale parte onerata ad esperire il procedimento, è stata condannata anche a rifondere le spese di lite in favore della controparte).

Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 18 marzo 2021, n. 4848 – Giudice Manca

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni – Regime introdotto dall'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 – Tentativo di conciliazione – Ricorso per decreto ingiuntivo – Necessità dell’esperimento del tentativo conciliativo – Esclusione – Fondamento e limiti. (Cpc, articoli 633 e 645; Legge, n. 249/1997, articolo 1)

In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito. Tuttavia, l'esclusione del previo esperimento del tentativo di conciliazione dalla fase che precede la richiesta e l'emissione del decreto ingiuntivo, in materia di telecomunicazioni, non esclude che il ricorso ad una forma di risoluzione alternativa della controversia non possa trovare una sua adeguata collocazione in un diverso momento, successivo ed eventuale, ovvero quando, con la proposizione della opposizione a decreto ingiuntivo, si apre la via del giudizio di cognizione ordinaria, in quanto, l'opposizione introduce un “normale” giudizio di cognizione il cui oggetto è proprio l'accertamento del diritto azionato in monitorio (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione sollevata dalla società opponente di improcedibilità ed inammissibilità della domanda per non avere l’operatore opposto esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com. adducendo anche due diversi ordini di motivi: da un lato, in quanto la controversia, attenendo al recupero di un credito relativo a prestazioni effettuate, non era annoverabile, neppure nella fase di cognizione, a quelle soggette all’esperimento del rimedio conciliativo; e dall’altro, in quanto il mancato esperimento del tentativo di conciliazione avrebbe dovuto essere comunque rilevato su eccezione della parte opponente secondo le regole fissate dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 4, entro l'udienza di trattazione della causa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 28 aprile 2020, n. 8240; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 dicembre 2016, n. 25611).

Tribunale di Messina, Sezione II civile, sentenza 29 marzo 2021, n. 658 – Giudice Starvaggi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Parte onerata – Creditore opposto – Omesso esperimento del tentativo – Conseguenze – Improcedibilità opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto – Tutela dell’”overruling” – Configurabilità – Esclusione. (Cpc, articoli 633, 645, 653; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In tema di mediazione obbligatoria, l’onere di avviare il procedimento nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte convenuta opposta, la quale, in caso di inottemperanza, sconta l’improcedibilità dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Né, onde evitare la predetta sanzione, parte opposta può invocare la tutela dell’”overruling” in quanto l'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il “prospective overruling”, è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della Suprema Corte, eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di “communis opinio” tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un diritto vivente; inoltre, la pronuncia delle Sezioni Unite che – come nel caso di specie – provveda a comporre il contrasto sull'interpretazione di una norma processuale, non configura un'ipotesi di “overruling” avente il carattere di imprevedibilità e, di conseguenza, non costituisce presupposto per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella preclusione o nella decadenza. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23834; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 febbraio 2019, n. 4135; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).

Tribunale di Venezia, Sezione I civile, sentenza 30 marzo 2021, n. 585 – Giudice Bianchi

 

 

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