Civile

Mediazione da rifare se l’avvocato non ha la procura speciale

Il Tribunale di Milano assegna alle parti un termine «perentorio» di 15 giorni per l’avvio

di Marco Marinaro

La partecipazione del difensore della parte attrice al procedimento di mediazione se privo di procura speciale sostanziale non consente di ritenere esperita la condizione di procedibilità. In questi casi il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata massimo di tre mesi, assegnando contestualmente alle parti il termine (perentorio) di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Sono le conclusioni cui perviene il Tribunale di Milano (estensore Boroni) nell’ordinanza del 14 aprile 2021 in una causa avente per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da diffamazione a mezzo stampa di rilevante valore economico.

Si tratta di una materia in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, la mediazione era stata svolta in maniera irrituale. Infatti, la parte convenuta aveva eccepito l’improcedibilità in quanto all’incontro di mediazione aveva partecipato per la parte attrice il solo difensore. Era rimasta assente la parte personalmente e l’avvocato presente non risultava dotato di procura speciale. Infatti, come rilevato nella motivazione dell’ordinanza, nel verbale di mediazione non vi era menzione della disponibilità di una procura speciale (peraltro neppure prodotta dalla parte attrice pur a seguito della preliminare eccezione della convenuta).

Il Tribunale - nell’aderire espressamente all’orientamento interpretativo della Suprema Corte (sentenza 8473/2019) - ha ribadito che la disciplina vigente impone la presenza personale delle parti nel procedimento di mediazione, ma ciò non esclude la possibilità di delegare anche il proprio difensore «a condizione che detta delega si fondi su di una procura speciale sostanziale, ossia una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto».

Per cui, nel caso esaminato, il giudice, preso atto della eccezione della convenuta, ha ritenuto irritualmente svolta la mediazione e ha disposto in sanatoria - come previsto dalla vigente normativa - il suo esperimento, assegnando il termine per l’avvio. Termine che viene qualificato nell’ordinanza come «perentorio» aderendo così all’orientamento giurisprudenziale (per vero minoritario) che si contrappone alle diverse tesi secondo cui deve invece essere inteso come ordinatorio o avente natura sostanziale e non processuale.

Sulla questione interpretativa, si deve segnalare che, in sede di appello, è stato precisato che il termine di 15 giorni per introdurre la mediazione è ordinatorio e non perentorio perché non è indicato dalla legge, né la perentorietà si desume dallo scopo o dalla funzione esercitata dal termine, proprio perché quanto rileva non è la sua instaurazione, ma lo svolgimento del procedimento (Corte d’appello di Firenze, sentenza 20 dicembre 2019); invero, ciò che appare dirimente nella valutazione di procedibilità è proprio l'effettivo mancato esperimento della mediazione alla data dell’udienza fissata dal giudice per consentire l’avveramento della condizione di procedibilità (Corte d’appello di Milano, sentenza 20 giugno 2019).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©