Messa alla prova: concedibile più di una volta se si procede separatamente per reato a consumazione prolungata
<a uuid="" channel="" url="https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220712111035.pdf" target="">Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 9064/2023</a>
Messa alla prova: il divieto di concedere la Map più di una volta non osta a che l'imputato maggiorenne possa essere (ri)ammesso al beneficio qualora gli venga contestato, in distinti procedimenti, un (unico) reato "a consumazione prolungata", come nel caso della reiterata violazione degli obblighi di assistenza familiare riconducibile al medesimo provvedimento impositivo (articolo 570, comma secondo, n. 2, del Cp), sicché la prima messa alla prova con estinzione del reato eventualmente già dichiarata in un primo processo per una parte del periodo temporale interessato non preclude l'accesso al rito, in altro procedimento, anche per la parte residua della (medesima) condotta.
Così la Cassazione, con sentenza n. 9064/2023, depositata lo scorso 2 marzo, che ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Brescia rinviando ad altra sezione affinché sia valutata, alla luce del perdurare dell'inadempimento agli obblighi di mantenimento oltre il periodo di tempo tenuto in considerazione nel primo processo, già definito, l'idoneità del programma trattamentale e sia formulata una nuova prognosi sull'astensione dell'imputata dalla commissione di ulteriori reati, tenuto conto del percorso di riparazione già compiuto durante la prima Map.
L'incostituzionalità della preclusione della concedibilità della Map per più di una volta nei reati connessi
L'inedito principio di diritto conclamato dalla sentenza dà applicazione – portandolo però "a conseguenze ulteriori" – al recente dictum della Corte costituzionale che, con sentenza n. 174 del 2022, ha dichiarato costituzionalmente parzialmente illegittimo – per violazione dell'articolo 3 della Costituzione – l'articolo 168, comma quarto, del Cp, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla provanell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi ex articolo 12, comma 1, lettera b), del Cpp con altri reati per i quali tale beneficio sia stato già concesso.
In quell'occasione la Consulta ha rilevato che, nella vicenda di specie, se tutti i reati commessi in continuazione fossero stati contestati nell'ambito di un unico procedimento, i relativi imputati ben avrebbero avuto la possibilità di chiedere e (…) di ottenere il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a tutti i reati.
Richiamando un proprio consolidato indirizzo, il giudice delle leggi ha spiegato che l'esistenza del nesso sostanziale di continuità tra più reati non può farsi dipendere da circostanze occasionali, ovvero dal fatto che la continuazione sia accertata in un solo tempo anziché in tempi successivi (vedi già Corte costituzionale n. 86/1970 sul divieto di concessione più di una volta della sospensione condizionale della pena; Id., n. 108/1973 sull'articolo 169 Cp; Id., n. 267/1987, sulla reiterabililità del provvedimento di concessione di sanzioni sostitutive).
Poiché, infatti, il divieto di concedere la Map più di una volta non osta a che l'imputato possa essere ammesso al beneficio qualora gli vengano contestati più reati nell'ambito del medesimo proce diment o, risulta allora irragionevole che, quando, invece, per scelta del Pm o per altre evenienze processuali, i reati legati dalla continuazione o commessi con una sola azione od omissione (articolo 81 Cp) siano invece contestati in distinti procedimenti, gli imputati non abbiano più la possibilità, nel secondo procedimento, di chiedere e ottenere la messa alla prova, allorché siano stati già ammessi al beneficio nel primo.
Una tale preclusione – ha statuito la Consulta – si pone in contrasto con l'obiettivo del legislatore di sanzionare in modo sostanzialmente unitario tutti i reati legati dalla continuazione, ovvero commessi in concorso formale, e di farlo anche attraverso l'ammissione al percorso, accentuatamente riparativo e risocializzativo proprio della messa alla prova, il cui esito positivo comporta l'estinzione dei reati.
In queste ipotesi – in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità – spetta al giudice di merito compiere "una nuova valutazione dell'idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull'astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato", tenendo conto della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento, così come del percorso di riparazione e risocializzazione eventualmente già compiuto durante la prima messa alla prova.
Il dictum: l'estensibilità del beneficio nel caso di reato "a consumazione prolungata"
Secondo la decisione di legittimità in commento, se quanto di recente statuito dalla Corte costituzionale vale per una pluralità di reati avvinti per continuazione, a fortiori lo stesso percorso argomentativo e la lettura normativa che su di esso si fonda debbono trovare applicazione qualora il reato sia soltanto uno, benché "a consumazione prolungata", come nel caso della reiterata violazione degli obblighi di assistenza familiare riconducibili al medesimo provvedimento impositivo ex articolo 570, comma 2, del Cp, comportamento caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato (sulla natura "a consumazione prolungata" di tale reato, agli effetti – ostativi – della declaratoria per particolare tenuità del fatto, vedi Cassazione, sezione VI penale, n. 11780/2020, P., Ced 278722; conformi Id., n. 22523/2020, P., Ced 279563; sezione II penale, n. 23020/2016, P., Ced 267049).
Proprio la natura del reato – fattispecie caratterizzata da un unico comportamento commissivo od omissivo generatore di effetti dannosi permanenti (con conseguente decorso della prescrizione dal momento in cui cessa la situazione di illiceità: vedi, ad esempio, in tema di truffa per omesso pagamento periodico della tassa di circolazione, Cassazione, sezione II penale, n. 36278/2022, Ced 283884-01) – impone la necessità di valutare, da parte del giudice di merito, alla luce del perdurare dell'inadempimento oltre il periodo di tempo tenuto in considerazione ai fini della messa alla prova nel precedente processo, se vi siano gli estremi per l'estensione di quel beneficio anche per il segmento ulteriore della condotta delittuosa del quale il prevenuto sia imputato in altro processo e, quindi, e se sussistano gli ulteriori presupposti delineati dagli articoli 168-bis Cp e 464-bis e 464-quater del Cpp per un nuovo accesso all'istituto in questione.