Penale

Metodi educativi sopra le righe: maestra condannata per maltrattamenti

Nota a Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 16 novembre 2021, n. 41745

di Francesca Ferrandi*

Il caso. La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 572 c.p., pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza in esito a rito abbreviato, nei confronti di una maestra di una scuola per l'infanzia, rideterminava la pena alla stessa irrogata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riduceva l'entità del risarcimento in favore delle costituite parti civili.

La responsabilità dell'imputata, è stata ritenuta per avere la stessa maltrattato i propri alunni, di età tra i tre e i cinque anni, in un arco temporale compreso tra il mese di ottobre 2014 ed il mese di marzo 2016, con atti sistematici e reiterati di violenza fisica e psicologica, tali da determinare sofferenze pregiudizievoli per il loro equilibrio psicofisico (siccome risultati essere bersaglio di percosse sulla testa e sulle mani, strattonamenti, trascinamenti per le orecchie e per i capelli, insulti ed intimidazioni, tra i quali l'odiosa minaccia di dover mangiare le loro feci se mai si fossero sporcati, sputati in viso).

La maestra decideva, quindi, di promuovere ricorso per Cassazione denunciando la contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento alla valutazione della prova a carico.

Deduceva, in particolare, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle sue colleghe, le cui segnalazioni risultavano, a suo dire, tardive rispetto al momento di verificazione dei fatti ed amplificavano oltre misura i suoi atteggiamenti autoritari, siccome espressive del livore nutrito nei confronti dei suoi metodi educativi e della sua superiore esperienza. Richiamava, inoltre, le dichiarazioni dei genitori degli alunni che avrebbero direttamente subito condotte maltrattanti, evidenziando come gli stessi non avessero inizialmente registrato significative anomalie nel comportamento dei bambini, salvo poi mutare versione.

Infine, lamentava la violazione di legge, con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti: a detta della ricorrente, infatti, difetterebbe, nella specie, il requisito di abitualità previsto dalla norma incriminatrice, atteso il carattere sporadico delle condotte contestate, e non vi sarebbe prova che esse abbiano causato sofferenze fisiche o indotto un reale disagio psichico nelle persone offese. In subordine, chiedeva che la sua condotta fosse riqualificata nel reato di abuso di mezzi di correzione, in quanto i comportamenti tenuti, espressivi di uno stile educativo poco consono, ma indotto dalle difficoltà di "gestione" di alunni molto vivaci, erano comunque scevri da vessatorietà e sorretti dalla sola finalità educativa.

Le censure sull'asserita inattendibilità delle fonti dichiarative. Nell'esaminare il ricorso, la Suprema Corte ha, dapprima, riscontrato la mancanza dei presupposti per ritenere fondato il prospettato travisamento della prova nei casi di duplice statuizione conforme di responsabilità. Infatti, tale vizio, come si ricorderà, ricorre solo nelle ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, ma in forma di così macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass. pen., 3 dicembre 2020 n. 35963).

Sull'abitualità della condotta maltrattante da parte della maestra. Venendo al secondo motivo di impugnazione, anch'esso è stato ritenuto parimenti infondato. Al riguardo, occorre ricordare che il delitto di cui all'art. 572 c.p., configura un reato abituale, essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali, onde ogni successiva condotta di maltrattamento si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario; allorché, di contro, la serie di fatti costituenti maltrattamenti si esaurisca e, dopo un notevole intervallo temporale, ne inizi un'altra contro lo stesso soggetto passivo, si è in presenza di due autonomi reati di maltrattamenti, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione ove sussista un medesimo disegno criminoso (per un approfondimento del delitto di maltrattamenti v. BARBATI, Maltrattamenti in famiglia e nuovi contesti familiari, in Dir. Pen. e processo, 9, 1201, 2018). Inoltre, non è necessario che tali atti, delittuosi o meno, vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, al contrario, sufficiente la loro ripetizione anche se perimetrata entro un limitato contesto temporale; mentre non rileva, in senso ostativo alla configurabilità del reato, proprio in ragione della sua natura abituale, che durante tale periodo siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di cosiddetta "normalità" e anche di intesa con il soggetto passivo (cfr. Cass. pen., , 19 ottobre 2017, n. 56961 e Cass. pen., , 22 novembre 2017 n. 6724).

Ciò premesso, gli Ermellini, nel caso de quo, hanno evidenziato come l'abitualità della condotta maltrattante della maestra fosse rivelata dalla serialità o reiterazione dei suoi comportamenti, puntualmente ricostruiti nelle sentenze di merito e protrattisi per un intero anno scolastico ed oltre, stando ai contributi dichiarativi acquisiti; abitualità che, qui, secondo la S.C., certamente "ricorre in uno alla volontà sopraffattrice, quale elemento intenzionale che affascia e cementa i singoli episodi, evincibile dalla orgogliosa affermazione della stessa ricorrente riferita dalle colleghe che hanno segnalato le sue intemperanze - di seguitare nel proprio collaudato stile "educativo", siccome assai efficace e premiante in termini di disciplina della classe".

La differenza tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti. Altrettanto infondate e, quindi, non meritevoli di accoglimento, inoltre, sono state ritenute: la invocata riqualificazione, avanzata dalla difesa della maestra, della condotta accertata nel reato previsto dall'art. 571 c.p., e l'assunto difensivo secondo il quale le condotte della ricorrente sarebbero state ispirate da finalità puramente educative. Orbene, come certamente noto, in merito a quest'ultima fattispecie di reato, la condotta rilevante si sostanzia nell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina: il termine abuso presuppone la possibilità, in capo al soggetto agente, di un uso lecito del potere correttivo, in quanto laddove fossero utilizzati mezzi non consentiti, non si perfezionerà il reato di cui all'art. 571 c.p., ma, se del caso, un'altra fattispecie criminosa comune.

In particolare, il reato sussiste laddove venga usato un metodo educativo astrattamente lecito, pur trasmodando la condotta dell'agente nell'abuso, a fronte dell'arbitrarietà o non tempestività della sua applicazione, ovvero in ragione dell'eccesso della misura (cfr. Cass. pen., 28 giugno 2007, n. 42648). Per quanto attiene, invece, all'espressione mezzi di correzione e di disciplina, tali concetti sono legati alla evoluzione storica e sociale dei tempi: oggi il termine correzione è inteso come sinonimo di educazione e presuppone che di tali mezzi possa farsi un uso consentito e legittimo a patto che non diventi eccessivo e, per l'effetto, tale da dar vita alla fattispecie dell'abuso (cfr. Cass. pen., 9 gennaio 2004, n. 711).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche quando sia sostenuto da animus corrigendi, non possa rientrare nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizzi, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (cfr. Cass. pen., 6 novembre 2018 n. 17810 e Cass. pen., 15 febbraio 2017, n. 11956 e in dottrina v. CORBETTA, Maltrattamenti in famiglia, in Dir. Pen. e Processo, 1, 33, 2012).

L'elemento differenziale tra il delitto di maltrattamenti e quello di abuso dei mezzi di correzione, dunque, non può essere individuato nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente.

Queste ultime, non essendone mai permesso un "uso" a fini correttivi od educativi, non possono mai formare oggetto di "abuso", ovverosia di uso al di fuori di limiti consentiti.Pertanto, in caso di condotte violente, se sistematiche e tali da determinare un clima di abituale afflizione da parte dei relativi destinatari, anche solo indiretti, si configura il delitto di maltrattamenti, a prescindere dalla finalità avuta di mira dall'agente. Qualora, invece, una tale situazione non si verifichi, ciascuna condotta violenta sarà punita secondo le differenti norme incriminatrici eventualmente applicabili (cfr. Cass. pen., 21 gennaio 2020, n. 11777).

Peraltro, poiché la fattispecie di cui all'art. 571 c.p., non presuppone necessariamente la reiterazione dei comportamenti, ma può essere realizzata anche mediante una sola condotta abusiva, ne consegue che, qualora, invece, l'impiego indebito di strumenti correttivi si ripeta e, per l'effetto, nella classe si venga a realizzare l'anzidetto regime di sistematica prevaricazione in danno degli alunni, si dovrà ritenere integrato il più grave delitto di cui al successivo art. 572 c.p.

Conclusioni. Il ricorso è stato, quindi, rigettato in quanto la Suprema Corte ha ritenuto i comportamenti della maestra agli antipodi di un corretto metodo educativo, il quale, al contrario, presuppone che l'insegnante crei, o si adoperi per creare, condizioni favorevoli all'apprendimento ed all'armonico sviluppo psico-fisico dei soggetti che sono affidati alle sue cure. Parimenti insostenibile, infine, è stato ritenuto il rilievo che, nell'accudimento di bambini, specie così piccoli, i comportamenti violenti del docente possano essere scriminati da stanchezza e tensione legate alla difficile tenuta di una classe vivace.

*Francesca Ferrandi, Avvocato e Dottore di ricerca all'Università di Roma "Tor Vergata"

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