Comunitario e Internazionale

Migranti, alla Corte Ue la legittimità della garanzia finanziaria prevista dal Dl Cutro

Le Sezioni Unite della Cassazione decidendo sui ricorsi proposti dal Ministero dell’interno contro i decreti del Tribunale di Catania, con due ordinanze di oggi hanno rimesso la questione alla Corte di giustizia

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di Francesco Machina Grifeo

Sarà la Corte di giustizia europea a decidere sulla legittimità della garanzia di 5mila euro, da versare in un’unica soluzione personalmente o al più mediante fideiussione bancaria, da parte dei migranti irregolari, sprovvisti dei prescritti documenti, come alternativa al trattenimento alla frontiera. Le Sezioni Unite civili della Cassazione decidendo sui ricorsi proposti dal Ministero dell’interno contro i decreti del Tribunale di Catania hanno infatti reso due ordinanze interlocutorie di identico contenuto (n. 3562 e n. 3563) con le quali hanno rimesso in via pregiudiziale la questione alla Cgue. Il trattenimento e la cauzione sono previste dal Dl Cutro che ha introdotto l’art. 6-bis, Dlgs n. 142 del 2015, emanato in attuazione della direttiva 2013/33/UE sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. In particolare, nel mirino della Suprema corte è finita la previsione di una somma fissa e non dunque da valutarsi caso per caso in modo da potere valutare la proporzionalità del versamento rispetto alla situazione del migrante, con l’effetto di ostacolare la misura alternativa.

Il decreto legge, ricordiamo, venne emanato, a seguito del naufragio in cui, nel febbraio 2023, persero la vita 94 migranti tra cui 35 bambini, nel paese di Cutro sullo Ionio.

La Corte di Lussemburgo dovrà dunque rispondere al seguente quesito: “se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell’importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”.

Il Tribunale di Catania con un provvedimento a firma del giudice Apostolico non aveva convalidato il trattenimento affermando, tra l’altro, che l’articolo 6 bis del Dlgs 142/2015, per come modificato dal Dl Cutro, prevede una garanzia finanziaria che “non si configura come misura alternativa al trattenimento ma come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto che chiede protezione internazionale”. E il recente Dm attuativo del 14 settembre 2023 nella parte in cui prevede che la garanzia finanziaria “sia idonea quando l’importo fissato possa garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando in 4938,00 euro l’importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l’anno 2023, da versare in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, e precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi, non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla Corte di Giustizia”.

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