Minori subito eredi con l’accettazione del legale rappresentante
Le Sezioni Unite, sentenza n. 31310/2024, hanno chiarito che la rinuncia all’eredità da maggiorenni è priva di efficacia
“La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età”. Lo hanno chiarito le Sezioni unite civili, sentenza n. 31310/2024, respingendo il ricorso di due fratelli contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la validità dell’esecuzione intrapresa nei loro confronti dal Banco di Brescia per il pagamento delle rate di un mutuo acceso dal loro genitore. I ragazzi avevano eccepito di aver rinunciato all’eredità paterna entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età e che dunque non dovevano rispondere del debito. In primo grado, il Tribunale aveva giudicato inefficace la successiva rinuncia considerato che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, a loro nome e nel loro interesse, era stata fatta dalla madre.
La Seconda sezione civile della Cassazione a fronte di un conflitto giurisprudenziale ha posto la questione se l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore, senza la successiva redazione del medesimo, consenta al minore stesso di rinunciare all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età o se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l’inventario nel termine di legge per poter beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto. In altri termini, si chiede di chiarire se il minore acquisti la qualità di erede fin dal momento della dichiarazione formale di accettazione con beneficio di inventario, quindi anche nel caso in cui questi non provveda a redigere l’inventario, oppure conservi, in tale eventualità, la posizione di chiamato all’eredità, con conseguente facoltà di rinuncia.
Secondo un primo orientamento, che può ricondursi alla sentenza della Seconda Sezione n. 4561 dell’11 luiglio 1988, il minore rimane nella condizione di chiamato all’eredità e quindi, raggiunta la maggiore età, è nella pienezza di decidere se accettare l’eredità oppure rinunziarvi. L’altro orientamento, seguito da Cassazione n. 15267/2019, afferma invece che la posizione del minore, una volta che l’eredità a suo favore sia stata accettata con beneficio di inventario, è disciplinata dall’articolo 489 cod. civ., secondo cui la decadenza dal beneficio si verifica se nell’anno successivo al raggiungimento della maggiore età non sia redatto l’inventario. Il minore divenuto maggiorenne, nell’ipotesi considerata, non può rinunciare all’eredità, risultando essa già accettata in suo nome dal legale rappresentante, ma può solo procedere all’inventario, la cui omissione comporta che egli debba essere considerato erede puro e semplice.
Per i giudici va confermato l’indirizzo che riconosce al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall’inventario, e nega la facoltà di una valida rinuncia successiva. La legge infatti, spiega la Corte, ripudia l’idea che l’intenzione di avvalersi del beneficio di inventario possa essere trattata alla stregua di una condizione sospensiva dell’accettazione. Deve dunque escludersi che il minore possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all’eredità e non erede, e che gli sia concessa la facoltà di rinuncia.
E siccome alla legge “ripugna” che il minore sia destinatario di una eredità dannosa, il caso dell’inadempimento a redigere l’inventario da parte del legale rappresentate, viene risolto attraverso la “sterilizzazione del termine per la redazione dell’inventario durante il periodo della minore età e l’allungamento ad un anno, dal raggiungimento della maggiore età, per predisporlo”. In caso vi provveda, egli usufruirà del beneficio che limita la sua responsabilità, in caso contrario sarà considerato erede puro e semplice.
Non è invece condivisibile la tesi che, facendo leva sull’orientamento che ravvisa nell’accettazione con beneficio di inventario una fattispecie a formazione progressiva, sostiene che l’accettante conserva la posizione di chiamato all’eredità fino alla redazione dell’inventario.