Penale

Misure sostitutive: straniero detenuto espulso resta fuori dall'Italia per 10 anni

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di Patrizia Maciocchi

Lo straniero detenuto espulso, come misura sostitutiva al carcere, non può rientrare prima di 10 anni. Il limite di 5 vale per l'espulsione amministrativa o per pene di modesta entità. La Corte di cassazione, con la sentenza 26873, fa una netta distinzione tra l'espulsione come alternativa alla detenzione, rispetto all'espulsione come sanzione sostitutiva della pena anche detentiva lieve, mettendo in atto un diverso statuto dell'espulsione giustificato dai presupposti. Mentre nel caso di “allontanamento” dall'Italia al posto della pena la sostituzione della misura scatta nell'ipotesi di sanzioni detentive di modesta entità con il tetto di due anni, per l'alternativa alla detenzione, il limite dei due anni di pena, previsto dal testo unico sull'immigrazione, può riguardare pene residue di periodi ben maggiori di detenzione. Da questa considerazione nasce il doppio binario dell'espulsione. I giudici, accogliendo il ricorso del Pubblico ministero, dettano così un principio di diritto secondo il quale lo stop al rientro nel territorio dello stato per l'immigrato detenuto, deciso in sostituzione o in alternativa alla detenzione è fissato in 10 anni dalla data del provvedimento, mentre il limite dei 5 anni vale solo per le espulsioni ordinate in via amministrativa o come sanzione alternativa alle pene detentive lievi.

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