Mobbing, bossing, straining: le strategie preventive del datore di lavoro vanno dimostrate
Secondo il tribunale di Modena non integra violazione del principio processuale sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'utilizzo della nozione medico-legale dello straining anziché quella del mobbing
È configurabile mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento oggettivo integrato da una pluralità continuata di comportamenti dannosi interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima. È invece configurabile straining lavorativo quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero. Ebbene con sentenza del 2 febbraio scorso il Giudice del Lavoro di Modena ha chiarito che non integra violazione del principio processuale sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'utilizzo della nozione medico-legale dello straining anziché quella del mobbing. E ciò in quanto a ben vedere lo straining altro non è se non una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie. In altre parole è comunque configurabile responsabilità datoriale a fronte di un inadempimento che si ponga in nesso causale con un danno da "svilimento professionale" per il lavoratore. Ciò ferme restando ipotesi di reato ovvero meri disagi non risarcibili.
Il mobbing
Per mobbing s'intende comunemente una condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro. Trattasi di reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro è rilevante la pluralità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, posti in essere in modo mirato e prolungato contro un dipendente con intento oppressivo. Deve poi rinvenirsi la lesione della salute o della personalità del dipendente, nonché il nesso eziologico tra condotta del datore e pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore.
Bossing e mobbing orizzontale o ascendente
A ben vedere la condotta datoriale realizzante mobbing può non soltanto essere contrassegnata da causalità "diretta", laddove sia il datore a rendersi protagonista di condotte vessatorie nei confronti del lavoratore, ma altresì da causalità "omissiva", rispondendo il datore di lavoro per la mancata adozione di misure di prevenzione di condotte di dileggio. Segnatamente il mobbing può identificarsi nel susseguirsi di attacchi frequenti e duraturi e di soprusi da parte dei superiori gerarchici, il cosiddetto mobbing verticale discendente altrimenti detto bossing, ovvero da parte di colleghi di lavoro, il cosiddetto mobbing orizzontale, ove realizzato tra soggetti di pari grado, o ascendente ove il soggetto passivo dei comportamenti in esame sia un superiore gerarchico. Il tutto ha lo scopo di isolare il lavoratore, di danneggiarne i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione o la professionalità; di intaccare il suo equilibrio psichico, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in sé stesso. Persino di indurne le dimissioni.
Lo straining
Fenomeno diverso, ma strettamente collegato al mobbing, è il cosiddetto straining (dall'inglese to strain: tendere, stressare), termine coniato da Herald Ege studioso del settore per indicare quei conflitti organizzativi, che pur non rientrando nella definizione di mobbing causano stress e ledono la salute psicofisica di chi li subisce. Si badi: si tratta di un tipo di tensione superiore rispetto a quella da normali interazioni organizzative. Anche lo straining è diretto nei confronti di una vittima in maniera intenzionale, con lo scopo di provocare un peggioramento della sua condizione lavorativa. In letteratura scientifica si ritiene che affinché tale condizione possa assurgere a fattispecie nociva, idonea a determinare danni al lavoratore, sia necessario: che il conflitto si sia verificato sul posto di lavoro; che le conseguenze dell'azione ostile siano costanti; che le azioni siano consistite in attacchi contro la reputazione della persona, anche attraverso violenza o minacce di violenza; che la vittima sia in condizione di inferiorità.
Svilimento, straining, fattispecie di reato
La nozione di straining è stata elaborata come quella del mobbing nell'ambito della disciplina medico-legale. Ai sensi dell'articolo 2087 c.c. il datore di lavoro è tenuto ad astenersi da condotte che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente. Ebbene il giudice pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di vero e proprio mobbing, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti e per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale si sia piuttosto in presenza di straining. Pertanto, pur mancando il requisito della continuità nel tempo della condotta, essa può essere sanzionata in sede civile in applicazione dell'articolo 2087 cod. civ. Se ne ricorrono i presupposti possono anche rinvenirsi talune fattispecie di reato.