Morte della parte prima della notifica dell'atto di riassunzione in sede di rinvio: termine per impugnare prorogato di sei mesi
Secondo orientamenti opposti e anteriori invece questa situazione determinava l'interruzione del processo
La morte della parte, sopraggiunta prima della notificazione a essa dell'atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio non determina, ex articolo 299 Cpc, la interruzione ipso iure del giudice ma impone la applicazione dell'articolo 328, comma 3, del Cpc a mente del quale ove, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, si sia verificato taluno degli eventi previsti dall'articolo 299 del Cpc, il termine per l'impugnazione è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento. Lo chiarisce la Cassazione , sezione prima civile, con l'ordinanza 25 gennaio 2021 n. 1469.
Vediamo ora però gli orientamenti giurisprudenziali opposti e anteriori.
Secondo la Cassazione, sentenza 1° febbraio 1994 n. 995, la morte della parte sopraggiunta prima della notificazione a essa dell'atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, determina ipso iure a norma dell'articolo 299 del Cpc l'interruzione del processo, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice di rinvio, nonostante detta interruzione automatica conseguente al decesso della parte prima della sua mancata costituzione, è affetta - al pari di ogni altro atto processuale - da nullità insanabile. In questo ultimo senso, si veda anche la sentenza 13 maggio 1985 n. 2978 della Suprema corte dove il rilievo che il decesso della parte avvenuto dopo l'inizio del giudizio di Cassazione, e prima che alla stessa parte venga notificato l'atto che riassume la causa davanti al giudice di rinvio, comporta in questa fase del giudizio l'applicabilità delle norme sulla interruzione del processo.
Sostanzialmente nella stessa ottica la sentenza 19 febbraio 1980 n. 1216 (in Giurisprudenza italiana, 1980, I, 1, c. 1898, con nota di Spiazzi D. Sulla mancata o invalida notifica, agli eredi di una parte deceduta, dell'atti che riassume la causa presso il giudice di rinvio e sulla inerente applicabilità dei principi in tema di litisconsorzio necessario) secondo cui l'atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, il quale introduce un'autonoma fase del giudizio, soggetta all'applicazione delle norme riguardanti il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado, va notificato personalmente a tutte le parti del giudizio di Cassazione, in qualità di litisconsorti necessari. Ne consegue che, quando una delle parti sia deceduta, con la conseguente interruzione del processo, la notificazione dell'atto di riassunzione erroneamente eseguita nei confronti del defunto, deve essere compiuta nei confronti degli eredi dello stesso nel termine fissato dal giudice.