Civile

Mutui casa misti, interessi passivi cumulabili a tempo

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di Lorenzo Pegorin, Gian Paolo Ranocchi

Detrazione interessi passivi per mutui contratti per la ristrutturazione dell’abitazione principale cumulabile con quella prevista per l’acquisto soltanto per un limitato periodo di tempo.

E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n.38 avente ad oggetto la detraibilità di un cd “mutuo misto” (ossia contratto in parte per l’acquisto ed in parte per la ristrutturazione dell’immobile), dove la detrazione degli interessi passivi è cumulabile soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi”.

Nel caso di specie l’agenzia delle entrate chiarisce, dunque, che il cumulo delle due detrazioni è possibile solo nella finestra temporale sopra indicata e non come sostenuto dal contribuente, per l’intera durata del contratto.

Da tenere in considerazione poi che, nel caso di specie, diventa fondamentale il rispetto delle tempistiche previste dal Tuir (art. co 1 lett. b e comma 1 ter Dpr 917/86) che subordina l’effettivo diritto alla detrazione, a precisi limiti temporali.

Infatti la cumulabilità della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo misto (acquisto e ristrutturazione), nella finestra di tempo consentita, presuppone che l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e solo se non siano ancora trascorsi due anni dall’acquisto.

In altre parole, il beneficio fiscale potrà essere così ripartito:

•se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori ma, comunque, entro due anni dall’acquisto, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per l’acquisto;

•se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto, ma entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione;

•se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto e oltre sei mesi dalla chiusura dei lavori le detrazioni non spettano.

E’ invece perfettamente possibile fruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale (rigo E8 con codice 10) e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile (Ris. 12.06.2002 n. 184)

Infine, anche se la risposta all’interpello non lo ricorda, si segnala che, nel caso di mutui misti destinati all’acquisto e alla ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale la circolare 20/E/2011 ha precisato che il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47, del D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all’acquisto dell’abitazione e alla ristrutturazione.

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