Civile

Mutuo, rate da pagare anche se la banca non dà la seconda tranche

No all’eccezione di inadempimento perché si tratta di un contratto reale

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di Paola Maria Zerman

La mancata erogazione della seconda tranche di un mutuo, da parte della banca, non giustifica la sospensione del pagamento delle rate secondo il piano di ammortamento. Lo ha deciso la sentenza 482 del 31 marzo 2021, con cui la Corte d’appello di Palermo (presidente e relatore Porracciolo), contrariamente a quanto deciso in primo grado, ha condannato i mutuatari a restituire le somme già erogate.

Il Tribunale di Agrigento reputava legittima la posizione dei mutuatari, e la sospensione dei pagamenti delle rate, grazie all’eccezione di inadempimento, a disposizione di ogni parte contraente, nei contratti a prestazioni corrispettive, se l’altra parte non adempie la propria obbligazione (articolo 1460 Codice civile). Poiché la banca non aveva versato la seconda tranche di mutuo pattuita, il Tribunale, accoglieva l’opposizione a precetto dei mutuatari, e condannava la banca all’erogazione della somma.

La Corte d’appello, al contrario, ritiene l’eccezione di inadempimento (e quindi la sospensione del pagamento delle rate) giuridicamente incompatibile con la struttura del mutuo. Il mutuo, infatti, come descritto dal Codice civile, è il contratto col quale una parte “consegna” (e non si “obbliga a consegnare”) all’altra una determinata quantità di denaro con l’obbligo di restituzione della stessa (articolo 1813) e corresponsione degli interessi (articolo 1815).

Il rischio, insito nel concedere un prestito, giustifica la previsione, da parte del Codice, del carattere “reale” del mutuo, per la cui conclusione non è sufficiente il consenso, ma è richiesta l’erogazione della somma pattuita, con l’obbligo unilaterale, da parte del mutuatario, alla sua restituzione.

Così come rileva la Corte d’appello, «una volta ottenuta l’erogazione» della prima tranche del mutuo, i mutuatari non possono rifiutarsi di pagare i ratei del mutuo invocando l’eccezione di inadempimento, dato che la banca mutuante aveva già adempiuto la propria prestazione.

In realtà, secondo la Corte, l’omesso pagamento della seconda tranche, da parte della banca, costituisce inadempimento non del mutuo, ma di un secondo e diverso contratto di finanziamento a esso collegato.Per i giudici, dunque, le parti avevano concluso, di fatto, un ulteriore contratto di finanziamento. Vista la duplicità di rapporti (mutuo e successivo contratto di finanziamento), l’inadempimento da parte della banca alla seconda obbligazione «non poteva legittimare i mutuatari a opporre l’eccezione di inadempimento rispetto a una prestazione, quella relativa al mutuo, viceversa già interamente adempiuta con il versamento della somma messa a disposizione dei beneficiari». A differenza di quanto statuito dal Tribunale, la Corte, dunque, respinge l’opposizione al precetto di pagamento da parte dei mutuatari.

La Corte conferma invece, come già deciso dal Tribunale, l’obbligo della banca di pagare la seconda rata, conseguente all’inadempimento del contratto di finanziamento. Per i giudici d’appello, dagli scritti tra le parti emerge la volontà della banca di mettere a disposizione la somma tout court, e non invece, come sostenuto dall’istituto di credito, di condizionare l’erogazione della seconda tranche alla ristrutturazione dell’immobile, che, in quanto non avvenuta nei termini, avrebbe giustificato l’omessa erogazione della somma pattuita.

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