Rassegne di Giurisprudenza

Natura demaniale del lido del mare

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Demanio marittimo - Lido del mare - Nozione - Accertamento – Demanialità necessaria - Art. 822, comma 1, cod. civ. e art. 28 cod. nav.
In tema di beni appartenenti al demanio marittimo, il lido del mare si identifica, non solo con la porzione di riva che è a contatto diretto, nel suo limite esterno, con le acque del mare, ma anche quella che resta normalmente coperta a mezzo delle ordinarie mareggiate, riuscendone pertanto impossibile ogni altro uso, che non sia quello marittimo o pubblico. L’eventuale sdemanializzazione deve avvenire a mezzo di formale provvedimento, di natura ampiamente discrezionale della PA, alla quale corre l’obbligo di compiere l’apprezzamento sullo sfruttamento, anche potenziale, del bene. Si tratta di demanialità necessaria, una qualità che deriva al bene marittimo a titolo originario dalla corrispondenza con uno dei tipi previsti dalla norma, ex art. 822, comma 1, c.c. - in cui il lido di mare è il primo nell’elenco - e art. 28 C.N.) qualità che permane anche qualora sia in parte utilizzato per la realizzazione di edifici pubblici e privati. (Nel caso di specie è stata accertata la demanialità di un terreno in quanto il lato-mare di esso era delimitato da una scogliera frangi-flutti che interrompeva la battigia e fungeva anche da consolidamento dell’area su cui si ergeva l’albergo del privato ricorrente).
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza, 22 ottobre 2021, n. 29592

 

Demanio marittimo - Beni demaniali - Lido del mare, spiaggia ed arenile - Nozioni e caratteristiche - Controversia sull'appartenenza di un bene al demanio marittimo - Accertamento della situazione di fatto al momento della decisione - Necessità - Titoli esibiti dalle parti - Valore probatorio - Limiti - Fattispecie.Mentre il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale. Pertanto, perché l'arenile sia compreso nel demanio marittimo non è sufficiente che sia derivato dall'abbandono del mare, ma è necessario che non abbia perso l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare. L'accertamento di tale circostanza in giudizio deve essere effettuato con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, liberamente apprezzabili dal giudice. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la natura demaniale di un terreno sulla scorta della descrizione dei luoghi contenuta in una consulenza tecnica d'ufficio, avvalorata da un verbale di delimitazione della zona del demanio marittimo, pur non approvato dal direttore marittimo, dal quale risultava che detto terreno non apparteneva al demanio).
Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 30 luglio 2009, n. 17737

 

Demanio marittimo -  Lido del mare, spiaggia ed arenile - Inclusione nel demanio marittimo - Utilizzazione per realizzare una strada pubblica - Potere di fatto indebitamente esercitato su di esso da privati - Rilevanza in funzione della possibile sdemanializzazione - Esclusione.
Nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale - derivante dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti negli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav. - permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti.
Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 11 maggio 2009, n. 10817

 

 

Demanio marittimo - Demanio naturale - Verifica del giudice al momento della decisione - Acquisizione dei caratteri obiettivi di lido del mare o spiaggia - Appartenenza al demanio necessario marittimo - Sussistenza - Provvedimento della p.a. o esistenza di opere pubbliche - Esclusione - Conseguenze sul preesistente diritto di proprietà privata.

 

Qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido del mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (ivi compreso l'arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata.

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 1° aprile 2015, n. 6619