A norma dell’articolo 428, comma 2, c.c., l’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulti la malafede dell’altro contraente. In particolare, ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità naturale – a differenza di quanto previsto per l’annullamento dell’atto unilaterale – non rileva, di per sé, il pregiudizio che il...

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