Necessaria la malafede per annullare il contratto con l’incapace di intendere e di volere
Per la Cassazione è prioritario l’interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell’affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato nella sua validità
A norma dell’articolo 428, comma 2, c.c., l’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulti la malafede dell’altro contraente. In particolare, ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità naturale – a differenza di quanto previsto per l’annullamento dell’atto unilaterale – non rileva, di per sé, il pregiudizio che il...