Penale

Necessaria la notifica del verbale d'udienza anche all'avvocato

Per la Cassazione, l'omessa notifica del verbale anche al difensore dell'imputato impedisce l'esercizio di un compiuto svolgimento del mandato

di Marina Crisafi

Necessaria la notifica del verbale d’udienza anche all’avvocato e non solo all’imputato. Un’eventuale omissione, infatti viola il diritto di difesa ed è causa di nullità, in quanto il difensore non è messo in condizione di conoscere tempestivamente la data della nuova udienza e di esercitare, eventualmente, un compiuto svolgimento del proprio mandato. È quanto affermato dalla terza sezione penale della Cassazione (sentenza n. 41621/2022) che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un imprenditore per i reati di occultamente o distruzione delle scritture contabili.

 

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d'Appello di Palermo, parzialmente riformando la decisione del tribunale di Agrigento, condannava l’uomo per delitti indicati, dichiarando l’estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di dichiarazione infedele e omesso versamento IVA.

L’imputato ricorreva al Palazzaccio denunciando violazione di legge con riferimento alla mancata partecipazione del difensore all'udienza conclusiva del giudizio di appello, determinata dalla omessa comunicazione allo stesso del rinvio disposto all’ultima udienza, cui si era pervenuti per la disposta rinnovazione della notifica presso il domicilio eletto in accoglimento di un'eccezione difensiva formulata in prima udienza. Tuttavia, non solo la notifica avveniva in ritardo ma ad essere notificato era solo il verbale d’udienza e non anche il decreto di citazione. Per cui, la corte d’appello disponeva il rinvio ma il verbale veniva notificato soltanto all’imputato e non anche al difensore: il quale apprendeva della definizione del giudizio soltanto con la comunicazione del dispositivo, con conseguente violazione del diritto di difesa, dal momento che sarebbe stato possibile chiedere la trattazione orale o depositare ulteriori memorie.

La difesa si doleva altresì, tra l’altro, della violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato e non dell'illecito amministrativo, perché il giudice non aveva tenuto conto del dato temporale della condotta e del fatto che la documentazione era stata messa a disposizione, dall’imputato, prima della definizione dell'accertamento tributario.

Dal canto suo, il Procuratore Generale sollecitava il rigetto del ricorso, richiamando, quanto al primo motivo, un precedente giurisprudenziale nel senso della configurabilità di una nullità a regime intermedio.

 

La decisione

Per la Suprema corte il primo motivo è fondato e assorbe le altre questioni dedotte.

La disamina degli atti processuali ha infatti evidenziato, rilevano da piazza Cavour, che la Corte territoriale, all'udienza svoltasi in camera di consiglio ha disposto la rinnovazione della notifica del decreto di citazione all’imputato, rinviando la causa, ma omettendo di disporre la notifica del verbale anche al difensore dell'imputato, che non ha avuto quindi conoscenza della data dell'udienza in cui il processo è stato definito in grado d'appello.

Appare indubbia, pertanto, per gli Ermellini, la configurabilità, nella fattispecie, della nullità prospettata dalla difesa, “che avrebbe dovuto essere messa in condizione di conoscere tempestivamente la data della nuova udienza, onde poter eventualmente esercitare, anche in vista di quest'ultima, un compiuto svolgimento del proprio mandato (attraverso ulteriori memorie, ecc.)”.

Né può essere condiviso, ritengono i giudici, il richiamo del PG al precedente di legittimità che aveva optato per una nullità a regime intermedio in un caso analogo, poiché tale principio era stato affermato in una fattispecie in cui il difetto di notifica al difensore era stato causato dall'erronea cancellazione dall'albo professionale, a sua volta determinato dall'intervenuto mutamento del codice fiscale del difensore medesimo: in tale contesto, del tutto peculiare, la Corte aveva ritenuto che incombesse sul difensore un onere di collaborazione con la cancelleria e che, non essendosi egli attivato per conoscere l'esito della precedente udienza di cui era stato edotto, non potesse eccepire la nullità, avendo concorso a darvi causa (cfr. Cassazione n. 46394/2021).

La situazione del caso in parola è invece del tutto diversa, posto che il difensore aveva ritualmente eccepito il difetto di notifica all’imputato: per cui, l'accoglimento dell'eccezione, ed il conseguente rinvio della causa, “avrebbe dovuto comportare la notifica del verbale di udienza anche al difensore, che certamente non ha in alcun modo concorso a dare causa alla nullità eccepita nella prima occasione utile, ovvero con l'odierno ricorso”.

Nè tanto meno può ritenersi sufficiente, il fatto che il decreto e il precedente verbale siano stati ritualmente notificati all’imputato, non essendo evidentemente configurabile, in capo a quest’ultimo, un obbligo di attivarsi nel senso sopra indicato.

Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©