Comunitario e Internazionale

Negato imbarco, compensazione pecuniaria anche ai passeggeri che non si sono presentati all’accettazione

Il ristoro economico va riconosciuto anche se la comunicazione del vettore è di almeno due settimane prima

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La Corte Ue con la sentenza sulla causa C-238/22 ha affermato che in caso di negato imbarco comunicato anticipatamente, la compensazione pecuniaria è dovuta anche se il passeggero coinvolto non si è presentato all’accettazione. In effetti, dice la Cgue se il vettore aereo ha informato in anticipo il passeggero non consenziente che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero dispone di una prenotazione confermata, l’obbligo di presentarsi all’accettazione sarebbe una formalità inutile. Inoltre ciò va affermato anche se il passeggero è stato informato del negato imbarco prima di due settimane dal previsto orario di partenza del volo.
Secondo la sentenza non vi sarebbe infatti motivo di applicare al negato imbarco la regola, prevista unicamente per le cancellazioni del volo, secondo la quale i vettori aerei sono esonerati dal loro obbligo di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri qualora li informino della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.

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