Negligenza avvocato, senza prove nesso causale non c'è responsabilità professionale
Avvocato - Responsabilità professionale - Negligente svolgimento dell'attività professionale - Accertamento del nesso causale - Regola del più probabile che non.
L'affermazione della responsabilità professionale per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata diligentemente svolta con la conseguenza che in assenza di prove che portino a tale valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del legale induce a escludere la sua responsabilità. La responsabilità dell'avvocato non può dunque affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora avesse tenuto la condotta dovuta, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale e il risultato derivatone. (Nella specie pur nel comprovato e contestato ritardo dell'avvocato nella proposizione dell'appello contro la decisione del pretore, non era emersa agli atti la prova che, ove l'avesse proposto nei termini, l'esito sarebbe stato probabilmente favorevole ai suoi clienti)
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 28 giugno 2019 n. 17414
Avvocato - Omesso svolgimento di attività potenzialmente idonea a procurare un vantaggio personale o patrimoniale al cliente - Accertamento del nesso causale tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili - Regola del "più probabile che non" - Applicabilità - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione").
Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 24 ottobre 2017 n. 25112
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere - Avvocato - Negligente svolgimento di attività professionale - Responsabilità verso il cliente - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie in tema di omessa proposizione di impugnazione.
La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 5 febbraio 2013 n. 2638
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno emergente e lucro cessante - Perdita di "chance" - Risarcibilità - Presupposti - Fattispecie relativa ad estinzione del giudizio provocata da un avvocato.
La perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base a elementi certi e obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 10 dicembre 2012 n. 22376