Nei pignoramenti presso terzi nuovo adempimento per il creditore
Necessario avvisare debitore e terzo dell’iscrizione a ruolo a pena di inefficacia dell’atto
Un adempimento aggiuntivo a carico del creditore, da rispettare per non rendere inefficace il pignoramento presso terzi. E un nuovo criterio per stabilire il foro competente nel caso di espropriazione presso terzi quando il debitore è una pubblica amministrazione datore di lavoro, per evitare un’eccessiva concentrazione di controversie a Roma.
Sono le misure urgenti in materia di esecuzione forzata introdotte dalla riforma del processo civile (legge 206 del 2021), che si applicheranno, senza bisogno di provvedimenti attuativi, ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180esimo successivo all’entrata in vigore della legge, prevista per venerdì 24 dicembre, e dunque a partire dal 22 giugno 2022.
Da lì il Governo avrà un anno di tempo per emanare i decreti legislativi che disciplinano gli interventi per cui la legge delega si limita invece a dettare i principi e i criteri direttivi.
Il nuovo adempimento
Il comma 32 dell’unico articolo della riforma civile interviene sull’articolo 543 del Codice di procedura civile e pone un ulteriore adempimento a carico del creditore. Quest’ultimo ha già l’onere di iscrivere a ruolo il processo espropriativo presso terzi entro 30 giorni dalla data in cui riceve dall’ufficiale giudiziario l’originale dell’atto di pignoramento notificato, a pena di inefficacia del pignoramento. Dopo il 22 giugno, il creditore dovrà anche informare dell’avvenuta iscrizione a ruolo il debitore esecutato e il terzo presso cui si trovano il bene o il credito pignorati, notificando e depositando il relativo avviso nel fascicolo dell’esecuzione entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. Anche questo adempimento è prescritto a pena di inefficacia del pignoramento. Se viene omesso, gli obblighi del debitore e del terzo cessano a far data dall’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
Come si legge nella relazione illustrativa, con questa norma si completa quanto prevede l’articolo 164-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, in base al quale, se il pignoramento è divenuto inefficace per il mancato o intempestivo deposito della nota di iscrizione a ruolo, il creditore deve informare, con atto notificato, il debitore e il terzo entro cinque giorni dalla scadenza del termine, ma non è prescritta alcuna sanzione in caso di violazione.
L’intento è quello di consentire una rapida liberazione dei crediti e dei beni pignorati, per la fine degli obblighi di custodia in capo al terzo conseguita alla sopravvenuta inefficacia del pignoramento. Del resto, lo stesso articolo 164-ter dispone che in ogni caso gli obblighi cessano «quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge». Ciò nonostante, il terzo che non sia stato informato, né sia venuto per altre vie a conoscenza dell’inefficacia del pignoramento potrebbe ritenere i crediti o il bene ancora vincolati all’esecuzione. È per superare tale impasse che la riforma dell’articolo 543 fa sì che debitore e terzo siano edotti della prosecuzione del processo esecutivo, consentendo la liberazione delle somme o dei beni pignorati quando il creditore non li abbia avvisati dell’iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, momento a partire dal quale cessano, in tal caso, gli obblighi di custodia in capo al terzo previsti dall’articolo 546.
Il foro competente
Il comma 29 della riforma civile modifica l’articolo 26-bis, comma 1, del Codice di procedura civile, che disciplina il foro per l’espropriazione di crediti quando debitrice è la pubblica amministrazione e il credito per cui si procede sia sorto da un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pa.
In pratica, si prevede di sostituire il criterio attuale, che indica il foro del terzo debitore, con quello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori da queste ipotesi rimane fermo il criterio generale di competenza nel foro del debitore esecutato.
La modifica intende consentire una distribuzione più razionale delle controversie tra diversi tribunali distrettuali ed è spiegata nella Relazione illustrativa considerando i nuovi criteri di finanza pubblica, che accentrano a Roma il servizio di tesoreria in vista della gestione degli ingenti fondi europei del Recovery Plan. Infatti, posto che le espropriazioni di crediti della Pa devono essere compiute presso gli esercenti i servizi di tesoreria, collegare ancora la competenza per territorio di questi processi esecutivi alla residenza del terzo comporterebbe una intollerabile concentrazione di tutte le procedure espropriative di crediti presso il Tribunale di Roma, il cui carico diventerebbe insostenibile.
Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
Dottrina