Nei reati ambientali la prescrizione di polizia non si può impugnare
Il giudice interverrà soltanto dopo le decisioni del pm
In materia di reati ambientali, la prescrizione deve essere considerata un atto tipico di polizia giudiziaria, e non un provvedimento amministrativo. Non è così impugnabile immediatamente e in forma autonoma davanti al giudice penale , al quale sono affidate tutte le questioni sorte dopo l’esercizio dell’azione penale oppure la richiesta di archiviazione. In questi termini si pronuncia la Terza sezione penale della cassazione con la sentenza n. 24483.
Respinto quindi perché infondato il ricorso presentato dalla difesa di una società che gestisce una discarica contro la prescrizione disposta dai Carabinieri forestali di provvedere allo smaltimento o recupero di rifiuti speciali non pericolosi presenti nella discarica stessa.
La Corte, nell’affrontare la questione, osserva innanzitutto che, nel rispetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, contro questi provvedimenti non è ammesso ricorso «trattandosi di atti che rientrano nell’attività tipica di polizia giudiziaria e ne costituiscono ad un tempo immediata esplicazione».
Inoltre, la possibilità di impugnare le prescrizioni permetterebbe al giudice penale di esercitare il controllo sulle condizioni di esercizio dell’azione penale prima ancora che l’azione penale venga esercitata o che il pubblico ministero effettui una qualsiasi scelta sul punto.
«Il giudice - avverte la sentenza - non può concorrere a disciplinare gli atti tipici della fase prodromica all’esercizio dell’azione penale addirittura dettandone i contenuti e le condizioni, così stravolgendo il principio dell’autonomia e separazione delle funzioni rispettivamente requirenti e giudicanti, e della titolarità esclusiva dell’azione penale in capo al pubblico ministero , scippato delle sue prerogative».
A delinearsi è così , sulla base delle norme in materia, un percorso che vede, nell’ordine, l’accertamento del fatto costitutivo del potere-dovere di impartire una prescrizione (contravvenzione che non ha provocato danno o pericolo concreto di danno alle risorse ambientali), l’adozione della prescrizione con indicazione dell’oggetto e del termine per adempiere, la comunicazione al pm del fatto e della prescrizione con obbligo di immediata iscrizione della notizia di reato, la verifica dell’adempimento della prescrizione e, in caso positivo, successivo accesso al pagamento di un quarto del massimo previsto, comunicazione al pm del mancato adempimento.
In ogni caso, il pm può decidere per l’archiviazione o procedere all’esercizio dell’azione, essendo del tutto estraneo al rapporto che viene a crearsi tra il contravventore e l’organo che impartisce le prescrizione. Il controllo del giudice sarà allora solo successivo alle determinazioni del pm.